Passaggio di ruolo, va riconosciuta anzianità integrale anche per chi passa dalla materna alla secondaria

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La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 12-11-2019) 17-12-2019, n. 33409 tratta il caso del riconoscimento dell’anzianità di servizio in caso di passaggio di ruolo, richiamandosi alla sentenza della Sezioni Unite, si pronuncia favorevolmente nei confronti del docente

In Fatto

La Corte di appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto della docente, come difesa dal proprio legale, alla rideterminazione dell’anzianità per ricostruzione della carriera. Richiamati i principi enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 2037 del 2013, ha ritenuto che la L. n. 312 del 1980, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio a un ruolo ad un altro consentendo, nel rispetto delle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, la mobilità in senso orizzontale e verticale e che del citato art. 57, comma 2, ha previsto espressamente il passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore anche al personale delle scuole materne, fermi in ogni caso i requisiti richiesti dal D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha proposto ricorso. Con  l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione invocava  la necessità di rimeditazione dei principi espressi dalla Cassazione in materia sostenendo che tale diritto nei casi in cui vi sia stato un “salto” dalla scuola materna a quello della scuola secondaria può essere riconosciuto solo pro quota ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485.

Passaggio di ruolo, va riconosciuta anzianità integrale

Per la Cassazione il ricorso è infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 9144/2016, secondo cui in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n. 312 del 1980, art. 57, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anzichè nei limiti della cd. Temporizzazione.

Il Collegio ritiene di dare continuità al principio innanzi richiamato, ribadito da questa Corte nelle decisioni nn. 29791/2018, 9397/2017, 8998/2017, 19779/2016, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.

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