Passaggio di ruolo sul sostegno per titolare sul sostegno: può chiederlo anche il docente che non ha superato il quinquennio

Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità solo sul sostegno. Può chiedere sia trasferimento che passaggio di ruolo
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di ruolo nel sostegno alla Scuola dell’infanzia, superato il quinquennio sul sostegno posso chiedere il passaggio di ruolo alla Scuola secondaria di I grado sempre su posto di sostegno?”
Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rimanere sul sostegno per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico del trasferimento da posto comune a sostegno.
Coloro che non hanno superato il quinquennio possono partecipare alla mobilità solo sul sostegno
I docenti che hanno superato il quinquennio potranno partecipare alla mobilità sia per posto sul sostegno che per posto comune
Mobilità per docente oltre il quinquennio
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità sia per posto comune che per il sostegno.
I movimenti che può chiedere sono i seguenti:
1-Trasferimento sia per la stessa tipologia di posto che per tipologia differente
2- Passaggio di ruolo sia per sostegno che per posto comune
3- Passaggio di cattedra
Mobilità per docente nel vincolo quinquennale
Il docente che non ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità solo per posto di sostegno.
I movimenti che può chiedere sono i seguenti:
1- Trasferimento sempre sul sostegno
2- Passaggio di ruolo sempre sul sostegno
Conclusioni
La nostra lettrice, se è in possesso dei titoli necessari, potrà chiedere passaggio di ruolo sul sostegno nella scuola Secondaria di I grado, anche se non ha superato il quinquennio di permanenza su questa tipologia di posto.
Se otterrà il passaggio richiesto dovrà rispettare il quinquennio di permanenza sul sostegno nel nuovo grado di titolarità.
Come chiarisce l’art.23 comma 11 del CCNI, infatti, “l docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio […]”
Dopo il passaggio di ruolo, quindi, il conteggio del quinquennio ricomincia
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