Docente assunto in ruolo su posto di sostegno: quando potrà presentare domanda di mobilità per il posto comune. Vincolo di cinque anni

La mobilità su materia per il titolare sul sostegno è condizionata dal vincolo quinquennale. Il docente può partecipare solo dopo aver superato il quinquennio sul sostegno
Una lettrice ci scrive:
“L’anno scolastico 2023/24 sarà il mio terzo anno su sostegno nella Secondaria I grado. Sono in possesso dell’abilitazione su A50 (Scienze su Secondaria II grado), nel mese di marzo posso fare domanda di trasferimento di ruolo su materia? ”
La nostra lettrice confonde il triennio con il quinquennio. Il suo vincolo temporale come docente di sostegno è, infatti, di 5 anni e non di 3 anni, per cui la risposta al suo quesito è negativa.
Sottolineiamo quali sono le disposizioni normative per fornire alla docente maggiori chiarimenti.
Vincolo quinquennale sul sostegno
Il vincolo quinquennale, che obbliga i docenti titolari sul sostegno a rimanere 5 anni su questa tipologia di posto, è stabilito nell’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità dove si chiarisce quanto segue:
“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. […]”
Tale vincolo è valido, chiaramente, anche per i docenti neo-immessi in ruolo sul sostegno.
Possono essere considerati esenti dal vincolo soltanto i docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze indicate nell’art. 13 punti II) (personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità) e V) (personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità) del contratto.
Il quinquennio si calcola dall’anno scolastico del trasferimento o dell’immissione in ruolo e nel computo, che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, si considera anche l’anno scolastico in corso.
Mobilità per docente titolare sul sostegno
La partecipazione alla mobilità del docente titolare sul sostegno è condizionata dal vincolo quinquennale
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno potrà partecipare alla mobilità sia per posto comune che per il sostegno
Il docente che, invece, è ancora nel quinquennio potrà partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno e per chiedere posto comune dovrà aspettare il superamento del vincolo di 5 anni.
Conclusioni
La nostra lettrice, titolare sul sostegno, dovrà aspettare ancora 3 anni scolastici per chiedere il passaggio di ruolo che le interessa. Potrà, quindi, chiedere passaggio di ruolo su materia nell’anno scolastico 2025/26 (per lei il quinto anno sul sostegno) per l’anno scolastico 2026/27.
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