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Mobilità, docente chiede passaggio di ruolo in un Istituto Superiore in cui c’è sia Liceo che Professionale: non può esprimere preferenza per uno dei due

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La mobilità verso un IIS viene disposta nell’intero Istituto non nel singolo plesso o indirizzo. Il caso di un docente che chiede mobilità professionale in un Istituto di Istruzione Superiore composto da Liceo + Istituto Professionale e la classe di concorso in oggetto è presente in entrambi gli indirizzi.

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola secondaria di I grado e vorrei chiedere il passaggio di ruolo alla secondaria. Premetto che ho l’abilitazione.
La mia domanda è questa: se dove voglio chiedere il passaggio di ruolo ci sono più scuole superiori, per esempio un liceo e un professionale, si può chiedere espressamente il liceo come ruolo o si va di conseguenza sulla graduatoria unica di entrambe e immettono dove manca il docente?

Un IIS è un Istituto di Istruzione Superiore che può comprendere diversi indirizzi (Liceo – Istituto Tecnico – Istituto Professionale) ubicati anche in plessi diversi e in comuni diversi da quello della sede principale.

La sede principale di un IIS corrisponde alla sede di organico e, quindi, alla sede di titolarità dei docenti

Un IIS è identificato da un unico codice meccanografico che comprende tutte le sedi, plessi e indirizzi che ne fanno parte

Mobilità in un IIS

Il docente che partecipa alla mobilità per chiedere una sede appartenente ad un IIS deve obbligatoriamente esprimere preferenza per l’intero Istituto.

La preferenza viene, infatti, espressa mediante l’unico codice meccanografico che identifica l’IIS e con tale preferenza si chiedono tutte le sedi, indirizzi e plessi che ne fanno parte senza possibilità di esprimere preferenza specifica per uno dei plessi o indirizzi e senza alcuna possibilità di escludere una delle sedi appartenenti all’IIS.

Attribuzione della cattedra dopo mobilità in un IIS

L’attribuzione della sede, plesso o indirizzo nel quale il docente neo-arrivato nella scuola, in seguito a trasferimento o passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, presterà servizio, è prerogativa del Dirigente scolastico.

Il DS, tenendo conto dei criteri per l’assegnazione delle classi, stabiliti con gli organi collegiali e in fase di contrattazione con la RSU della scuola, può assegnare al docente anche una cattedra di un plesso ubicato in un comune non richiesto, ma facente parte dell’organico dell’Istituto.

Tali disposizioni vengono chiaramente esplicitate nell’art.3 comma 5 del CCNI come di seguito riportato:

In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.”

Conclusioni

Per rispondere al quesito posto dalla nostra lettrice è fondamentale sottolineare che in un IIS la graduatoria interna di istituto per una specifica classe di concorso o tipologia di posto è unica e comprende, quindi, tutti i docenti titolari nell’Istituto per quella classe di concorso, a prescindere dalla sede di servizio.

Nel caso indicato la docente non potrà scegliere di lavorare al Liceo o al Professionale se la graduatoria in cui è inserita comprende i docenti di ambedue gli indirizzi. Essendo graduatoria unica l’assegnazione delle classi dipenderà dal DS in sintonia con i criteri stabiliti nell’Istituto.

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