Passaggio di ruolo e vincoli: il docente che lo ottiene quando può chiedere un altro passaggio di ruolo?
Il passaggio di ruolo ottenuto può determinare diversi vincoli per il docente interessato. Vediamo quali sono e quando si applicano
Una lettrice ci scrive:
” Sono un’insegnante di scuola primaria che, per l’anno scolastico 2024/2025, ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola dell’infanzia. Volevo porvi un quesito e cioè dopo quanto tempo potrò chiedere di tornare al mio vecchio ruolo? Sono rientrata nel mio comune di residenza con preferenza sintetica dopo 26 anni di ruolo.”
Il passaggio di ruolo è un movimento che rientra nella mobilità professionale, la cui richiesta necessita il possesso di precisi requisiti.
Quali requisiti
Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale si chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità e, perciò, il docente che lo chiede deve essere in possesso dei titoli necessari, come stabilisce l’art.7 comma 1 del CCNI:
“Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe
di concorso richiesta.[…]”
Per presentare domanda, quindi, è indispensabile possedere i seguenti requisiti:
1- aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza
2- essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto
Quali conseguenze
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo può essere sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità se soddisfatto su alcune tipologie di preferenze.
Sarà tenuto a rimanere per un triennio nella scuola di nuova titolarità, assegnata con il passaggio di ruolo, se la sua domanda è stata soddisfatta con:
1- preferenza analitica (specifica scuola)
2- preferenza sintetica nel comune di titolarità
Nel caso, invece, di preferenza sintetica in altro comune, il docente non avrà alcun vincolo temporale nella scuola di titolarità, sia con movimento provinciale che interprovinciale
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo, inoltre, dovrà svolgere l’anno di prova e formazione nel nuovor ruolo di titolarità.
Fanno eccezione a questo obbligo i docenti che hanno già svolto e superato l’anno di prova nel grado di istruzione in cui hanno ottenuto il passaggio, in quanto l’anno di prova si svolge solo una volta per ogni ordine e grado.
Conclusioni
La nostra lettrice ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale con preferenza sintetica, quindi non è sottoposta al vincolo triennale.
Se non lo ha già superato in precedenza dovrà, però, svolgere l’anno di prova nella scuola dell’Infanzia e per presentare una nuova domanda di passaggio di ruolo per la scuola Primaria dovrà attendere di averlo superato.
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