Docente ha ottenuto passaggio di ruolo ma non supera anno di prova. Cosa succede

Il personale docente, che ottiene il passaggio di ruolo e non supera il secondo periodo di prova, è restituito al ruolo di provenienza.
Prima di rispondere ad un quesito posto in merito in redazione, ricordiamo sinteticamente i riferimenti normativi e l’intero percorso relativi all’anno di formazione e prova.
Riferimenti
- Legge 107/2015
- D.lgs. 297/94
- DM 226/2022 e Allegato A al medesimo
- annuale nota a.s. 2024/25
Anno di prova
Questi, in sintesi, il percorso e le attività che svolgono i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo nel corso dell’anno di prova:
- bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative o percorso formativo (per un totale di 50 ore);
- portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
- bilancio di competenze finale, stilato dal docente in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti (+ lezione simulata per i docenti che rientrano nell’apposita normativa)
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Il percorso formativo, di cui al punto 3 sopra riportato, è articolato in 4 fasi:
1. Incontri in presenza – Tali incontri, cui sono dedicate 6 ore, si pongono la finalità di introduzione/restituzione a carattere prettamente laboratoriale e vertono su specifiche tematiche.
2. Laboratori formativi – I laboratori formativi hanno una durata complessiva di 12 ore, dedicate alle attività formative di cui all’articolo 14 della L. n. 56/2024, svolte e registrate sulla piattaforma “Scuola futura” (accedendo all’area riservata disponibile a questo link). La piattaforma, al termine di ciascun percorso positivamente frequentato, rilascia un apposito attestato di partecipazione, valido quale documentazione dell’attività svolta.
3. Peer to peer ed osservazione in classe – Alle attività di peer to peer sono dedicate 12 ore. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione e successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor nonché di specifica relazione del docente in periodo di prova.
4. Formazione on line – Le attività on line hanno una durata di 20 ore complessive e sono strettamente connesse con le attività in presenza, permettendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite e, in definitiva, dare un “senso” coerente all’agire complessivo.
Valutazione finale
Al termine del sopra illustrato percorso, i docenti interessati sono sottoposti alla valutazione finale, ai fini del superamento dell’anno di prova che, nello specifico, è subordinato:
- allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche;
- al superamento del test finale;
- alla valutazione positiva del percorso medesimo da parte del DS.
Servizio
Riguardo ai 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, ricordiamo che gli stessi sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto, fermo restando che gli interessati devono comunque svolgere tutte le previste 50 ore di formazione.
Colloquio e test finale
Colloquio e test finale, che si svolgono al termine dell’anno in parola, sono volti a valutare il percorso svolto dal docente interessato. Il percorso, come si legge nell’annuale nota sull’anno di prova 2024/25, è rappresentato dall’Allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.
Queste in sintesi le fasi e i soggetti coinvolti nel colloquio e nel test finale:
- il dirigente scolastico convoca, nel periodo tra il termine delle attività didattiche (30 giugno) – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico (31/08) – il Comitato di valutazione per lo svolgimento del colloquio e del test finale da parte del docente in anno di prova o con passaggio di ruolo. Il Comitato ha il compito di esprimere il parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nello specifico compie la verifica delle competenze didattico-pratiche e la traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente in prova (vedi anche di seguito), secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale;
- il colloquio inizia dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, nonché nelle schede di cui all’Allegato A (il portfolio è consegnato preliminarmente dal neoassunto al dirigente, il quale lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio). Così leggiamo nell’art. 13 del DM 226/2022: L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta;
- contestualmente al colloquio, il Comitato procede allo svolgimento del test finale, volto ad accertare la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, in particolare del possesso ed esercizio delle competenze: culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche (con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti); relazionali, organizzative e gestionali; di orientamento e ricerca, documentazione e valutazione. Il test consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria del tutor e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso (a tal fine e per la strutturazione dei momenti di osservazione del docente tutor e del dirigente scolastico, è utilizzato il suddetto Allegato A, in cui sono evidenziati gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze summenzionate e alla conseguente valutazione del test in parola);
- all’esito del colloquio e del test, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere, all’atto del quale: il tutor presenta le risultanze dell’istruttoria compiuta sulle attività formative predisposte e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del neo-assunto, nonché degli esiti del test; il dirigente presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere;
- il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il dirigente, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento del test finale comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.
Valutazione DS
A seguito dell’espressione del parere da parte del Comitato, il dirigente scolastico procede alla valutazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, emettendo un provvedimento di conferma ovvero di ripetizione dell’anno in parola:
– la valutazione è effettuata sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a:
- criteri per la verifica degli standard professionali posseduti dagli interessati (e verificati in particolare tramite il test finale);
- progressi compiuti, tenuto conto del bilancio di competenze inziale, dei conseguenti obiettivi prefissati nonché del bilancio di competenze “finale”;
- parere espresso dal Comitato che, come suddetto, comprende le risultanze della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente (secondo quanto detto sopra e come risultato dal test finale).
– in caso di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio (e naturalmente di superamento del test finale), il dirigente emette provvedimento motivato di conferma in ruolo;
– in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso, il dirigente emette motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Nel citato provvedimento vanno indicati gli elementi di criticità emersi e vanno individuate le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Durante tale secondo periodo di prova, è obbligatoriamente disposta una verifica da parte di un dirigente tecnico, ai fini dell’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. Il dirigente tecnico stilerà una relazione che sarà parte integrante della documentazione da presentare, in seconda istanza, al Comitato che procederà alla valutazione secondo quanto sopra illustrato e tenuto conto della predetta relazione. Evidenziamo che il periodo di prova si può ripetere una sola volta: trattasi, come si legge nell’art. 1/119 della L. 107/15 di un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile (diverso il caso del rinvio dell’anno di prova. Il rinvio, infatti, non discende da una valutazione negativa del percorso).
Al termine del secondo periodo di prova non rinnovabile, il dirigente emette un provvedimento di valutazione che potrà prevedere:
- il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo dell’interessato (in caso di superamento del periodo in parola);
- il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente (ciò in caso di mancato superamento del periodo in parola).
Ricordiamo che la non conferma in ruolo è prevista dall’articolo 439 del D.lgs. 297/94, tuttora in vigore per quanto compatibile con le disposizioni di cui all’art. 1, commi 115-119, della legge 107/2015, come dispone il comma 120 del medesimo art. 1:
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Ai sensi dell’art. 439 del D.lgs. 297/94, il docente che non supera l’anno di prova (secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile):
- è dispensato dal servizio, ossia non è confermato in ruolo, secondo quanto detto sopra;
- nel caso di docente proveniente da altro ruolo, lo stesso è restituito al ruolo di provenienza.
Quesito
Nel caso in cui io sia di ruolo nella scuola secondaria di primo grado e richieda il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, cosa accadrebbe qualora non superassi l’anno di prova per due anni consecutivi? Verrei licenziato oppure tornerei al ruolo di appartenenza, ossia la scuola secondaria di primo grado? Dalla normativa mi sembra di capire che, in tale situazione, dovrei rientrare nel ruolo della scuola secondaria di primo grado, ma vorrei una conferma ulteriore. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e resto in attesa di un suo cortese riscontro.
Sì, come detto sopra, nel caso di docente proveniente da altro ruolo, come nel caso in esame, lo stesso è restituito al ruolo di provenienza. Nel suo caso ritornerebbe alla scuola secondaria di primo grado.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Anno prova 24/25: lo svolgono docenti con sola decorrenza giuridica, non abilitati concorso 2023 no
Corsi
Intelligenza artificiale: come trasformare la didattica e supportare il lavoro degli insegnanti. Usiamo gli strumenti Microsoft, corso GRATUITO
Supera la prova scritta del concorso docenti con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Te lo spieghiamo in sole 2 ore
Orizzonte Scuola PLUS
Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart
Abbonamento a “Gestire la scuola” + 3 webinar: Sicurezza nei laboratori Labs, Accordi quadro PA e MEPA, DPO privaci e buone pratiche
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.