Passaggio di cattedra: si dispone dopo i trasferimenti provinciali e determina sempre la perdita del punteggio di continuità

Il passaggio di cattedra viene disposto dopo i trasferimenti provinciali secondo una precisa aliquota. È un movimento volontario che interrompe la continuità
Una lettrice ci scrive:
“Vorrei sapere se per passare da A011 ad A013 si perdono tutti i punti della continuità, anche se si ottiene tale passaggio nelle stessa scuola. Il passaggio di cattedra viene dopo i trasferimenti?”
Il movimento che interessa la nostra lettrice, dalla classe di concorso di titolarità ad un’altra classe di concorso nello stesso grado di istruzione, è un passaggio di cattedra che può essere chiesto anche nella scuola di titolarità
Punteggio di continuità: quali conseguenze dopo il passaggio
Con il passaggio di cattedra cambia la classe di concorso di titolarità e questo determina l’interruzione della continuità e la perdita di tutto il punteggio maturato anche se si ottiene ilo movimento nella scuola di titolarità.
In questo caso il docente rimane titolare nella stessa scuola, ma su una diversa classe di concorso e non può valutare ai fini della continuità il servizio prestato nella scuola nella classe di concorso di precedente titolarità.
Il punteggio di continuità, infatti, si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola per la stessa classe di concorso e tipologia di posto
La nostra lettrice, quindi, se otterrà il passaggio dovrà incominciare a valutare la continuità a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il movimento
Passaggio di cattedra: si dispone dopo il trasferimento provinciali
I passaggi di cattedra, in base alla sequenza operativa stabilità nel CCNI, dove nell’allegato 1 viene indicato l’ordine delle operazioni, sono movimenti che rientrano nella III fase della mobilità e vengono disposti al termine dei trasferimenti provinciali della I e II fase.
Per il prossimo anno scolastico alla mobilità professionale, quindi ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo, è destinata una precisa aliquota calcolata sul 50% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali. Questa aliquota è del 20%, in quanto il 30% è riservato ai trasferimenti interprovinciali
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