PAS e concorso straordinario, requisiti d’accesso. Valido solo servizio secondaria
Il Consiglio dei Ministri, come riferito, ha approvato il decreto che disciplina PAS e concorso straordinario. L’approvazione è avvenuta salvo intese, in quanto il M5S vorrebbe rendere i due percorsi maggiormente selettivi.
In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (prevista per il 28 agosto), vediamo i requisiti per accedere al PAS e al concorso straordinario, evidenziando che i docenti di ruolo della scuola dell’infanzia e primaria sono esclusi dalla partecipazione al PAS, eccetto i casi in cui gli stessi abbiano svolto 3 anni di servizio nella secondaria, cosa alquanto difficile.
Concorso straordinario
Possono accedere al concorso straordinario i docenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:
- tre anni di servizio nelle scuole secondarie statali negli ultimi otto anni (dal 2011/12 al 2018/19), in una classe di concorso non ad esaurimento (comprese tra quelle di cui al DPR 19/2016, come modificato dal DM 259/17);
- uno dei tre anni di servizio deve essere specifico, ossia prestato nella classe di concorso per la quale si partecipa alla procedura
PAS
Possono accedere al PAS i docenti in possesso del seguente requisito:
- tre anni di servizio negli ultimi otto (dal 2011/12 al 2018/19) nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei centri di formazione professionale relativamente ai corsi per l’obbligo scolastico.
I dottori di ricerca accedono invece in virtù del titolo, senza servizio.
Il servizio, dunque, deve essere prestato nella scuola secondaria.
Esclusione PAS docenti di ruolo infanzia e primaria
Il decreto, dunque, esclude i docenti che, in virtù del servizio alla primaria/infanzia e la laurea per l’insegnamento nella secondaria, speravano di poter accedere al percorso abilitante per la secondaria. Si tratta perlopiù di docenti di ruolo, interessati a richiedere il passaggio di ruolo.
NB: il testo non è definitivo, alla luce dell’approvazione “salvo intese” e quanto detto sopra potrebbe essere soggetto a modifiche, prima della pubblicazione in GU e durante l’iter in Parlamento.