Partono i ricorsi nominali ANIEF al giudice del lavoro di ogni provincia
ANIEF – Superate le procedure di conciliazione dalla nuova normativa. Entro dicembre avverrà il deposito dei ricorsi al giudice del lavoro, entro giugno si otterrà l’esito in merito a richieste di stabilizzazione, scatti di anzianità, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, risarcimento danni e condanna alle spese della P.A..
ANIEF – Superate le procedure di conciliazione dalla nuova normativa. Entro dicembre avverrà il deposito dei ricorsi al giudice del lavoro, entro giugno si otterrà l’esito in merito a richieste di stabilizzazione, scatti di anzianità, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, risarcimento danni e condanna alle spese della P.A..
L’approvazione, avvenuta il 19 ottobre 2010, del Disegno di legge n. 1441-quater-F (Collegato al lavoro), tra le molte novità – alcune delle quali incostituzionali come già segnalato dall’ANIEF – ha riscritto anche le regole per la conciliazione e l’arbitrato, modificando gli artt. 410, 411, 412, 412-ter, 412-quater e 420 del codice di procedura civile e abrogandone gli artt. 410-bis e 412-bis.
Alla luce di queste modifiche, il tentativo di conciliazione, salvo che per le controversie in merito alla certificazione dei contratti di lavoro, non è più obbligatorio ma solo facoltativo. Pertanto, ormai acclarata dalle innumerevoli conciliazioni fin qui svolte dall’ANIEF l’ostinata volontà dell’Amministrazione a ricorrere a procedure che violano la normativa nazionale e comunitaria, confortati dalle nuove sentenze favorevoli dei tribunali italiani, ANIEF comunica a tutti gli interessati che procederà immediatamente e direttamente all’organizzazione dei ricorsi nominali e individuali al giudice del lavoro.
In tal modo sarà possibile depositare le istanze dei ricorrenti presso i tribunali competenti territorialmente (entro dicembre 2010 nel caso in cui si fornisca ai legali tutta la documentazione richiesta), affinché il diritto alla stabilizzazione, al recupero degli scatti biennali di anzianità e delle mensilità non fruite a causa di contratti illegittimamente stipulati al 30 giugno anziché al 31 agosto, nonché i relativi risarcimenti danni e condanne alle spese della P. A., possano essere riconosciuti direttamente dal giudice del lavoro con procedura d’urgenza entro la fine dell’anno scolastico in corso (giugno-agosto 2011).
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