Part-time per il DSGA, approfondimento normativo

Proponiamo un approfondimento normativo su una materia di grande interesse per la categoria dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, cioè la possibilità di chiedere la trasformazione del contratto di lavoro dal regime di tempo pieno a quello di part-time.
Partendo dal chiarire il ruolo del DSGA e le modalità previste di part time, analizziamo le basi giuridiche previste dalla Legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per far luce sulla questione e sulla ratio sottesa alla esplicita esclusione della figura del DSGA dalla possibilità di operare in regime di lavoro part-time.
Il ruolo del DSGA a scuola.
Il DGSA all’interno delle istituzioni scolastiche svolge una funzione cruciale, di immediato impatto sulla funzionalità dei servizi erogati, nonché sulla loro efficacia ed efficienza.
Egli infatti svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna:
- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze;
- Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico;
- Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;
- Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
- è funzionario delegato e ufficiale rogante;
- è consegnatario dei beni mobili;
- svolge attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
- Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
I regimi di part-time.
Per il personale ATA, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa. Il dipendente deve presentare domanda al dirigente scolastico.
Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
Si preme attenzionare qui che il dipendente non vanta alcun diritto alla trasformazione del proprio contratto di lavoro in part time: spetta infatti all’amministrazione concederla, valutandone l’opportunità in modo discrezionale, in relazione all’eventuale pregiudizio che avrebbe in relazione alla funzionalità dell’Ente.
DSGA e part time.
Ai sensi dell’art. 58 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009: “Nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendent, […] con esclusione della qualifica di DSGA”.
La norma dunque esplicita chiaramente l’impossibilità per i DSGA di chiedere ed ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in part time.
La norma di natura contrattuale è legittima perché opera in conformità all’art. 73 del D. L. n. 112 del 2008 convertito nella L. n. 133 del 2008 che attribuisce l’autorizzazione dei part time ad una valutazione della pubblica amministrazione di natura discrezionale, in relazione all’impatto con la funzionalità dei servizi erogati.