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Part time ciclico: cos’è, norme, come richiederlo, quando si può negare, effetti sulla pensione. Con modello richiesta da scaricare

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Con il presente contributo si offre un focus su una tematica poco dibattuta: il contratto di lavoro part time ciclico per il personale ATA e docenti. Di seguito forniamo la definizione corretta, la normativa di riferimento e i chiarimenti utili su come richiederlo e sugli effetti relativi al diritto alla pensione, al TFS e al TFR.

Part-time ciclico: di cosa si tratta.

Con il termine part time “ciclico” si intende un regime di prestazione dell’attività lavorativa organizzato in modo verticale, per il quale dunque il lavoratore svolge la prestazione lavorativa solo in alcuni giorni, settimane, mesi o periodi dell’anno. Si applica dunque la normativa prevista dalle norme generali e dai CCNL del comparto scuola per i contratti di lavoro part time.

Organizzazione dei periodi di prestazione dell’attività lavorativa.

Per quanto concerne l’individuazione dei giorni o dei periodi in cui il dipendente che chiede il part time ciclico deve prestare servizio, il dirigente scolastico non è vincolato alle indicazioni del dipendente dovendo sempre privilegiare le esigenze dell’istituzione scolastica. Pertanto, l’organizzazione della prestazione lavorativa di tipo verticale deve essere pattuita tra le parti, non può di certo essere stabilita unilateralmente dal dipendente.

Limiti alla concessione del part-time ciclico.

Chiariamo anzitutto i limiti generali previsti dal CCNL Scuola per la creazione o trasformazione dei contratti di lavoro in regime di part time.

Secondo il disposto dell’art. 39 comma 1 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, l’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annuale stanziati per la dotazione organica.

Secondo il disposto dell’art. 58, comma 1, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, per il personale ATA possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno e, comunque, entro i limiti di spesa massima annuale previsti per la dotazione organica medesima. È escluso dalla possibilità di trasformazione in part time il personale DSGA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Valutazione discrezionale dell’Amministrazione scolastica.

Fermo restando quanto detto sopra, è utile precisare che non esiste alcun diritto del lavoratore alla trasformazione del proprio contratto in part time ciclico: la concessione infatti è riconosciuta dall’Amministrazione scolastica solo ove questa sia compatibile con le esigenze di servizio e di buon funzionamento dell’istituzione scolastica, previa valutazione discrezionale del Dirigente scolastico e dell’Ufficio scolastico.

Si rimanda infatti all’art. 73 della L. 133/2008 che attribuisce al datore di lavoro la valutazione che tale regime sia compatibile con l’organizzazione del lavoro.

Pertanto l’Amministrazione scolastica potrà non concedere o revocare i regimi di part time ciclici, ove non compatibili con l’agire amministrativo e/o didattico. In caso di diniego, occorre fornire le motivazioni dettagliate per permettere al dipendente di conoscere le ragioni della decisione assunta.

Chiarimenti ARAN.

L’ARAN ha chiarito che l’amministrazione scolastica non ha più l’obbligo di accoglimento dell’istanza del dipendente, né la trasformazione avviene in modo automatico, perché il dipendente sarà titolare solo di un interesse alla trasformazione del rapporto di lavoro in part time, subordinato alla preventiva valutazione da parte dell’Amministrazione circa la conformità del regime orario e della collocazione temporale della prestazione lavorativa proposta con il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e dei servizi scolastici erogati.

Proroga del part time ciclico.

Si segnala in materia che l’USR Veneto, ha emanato una nota (13 febbraio 2020, n. 1827), precisando che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di biennio in biennio.

Diritto a pensione e trattamento pensionistico.

Chiariamo inoltre che la L. 30 dicembre 2020 n. 178, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, all’art.1, comma 350, ha previsto che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Tale norma infatti dispone che: “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.

Sulla questione, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, con la sentenza del 10 giugno 2010, ha affermato che il principio di non discriminazione per cui “l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati”.

Attenzione però, perché la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.

Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio.

Ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero. Ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno.

Inoltre, a base di calcolo deve essere presa la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

Part-time e TFR.

A differenza di quanto sopra richiamato per i dipendenti in regime di TFS, sicuramente maggiormente favorevole per il lavoratore, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno. Il TFR verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.

In allegato, format editabile di richiesta di trasformazione in part time ciclico.

Modello richiesta

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