Papà: congedo obbligatorio e facoltativo per nascita del figlio. Mamma: contributi economici
Lalla – Nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013 è stato pubblicato il D.I. 22 dicembre 2012 su congedo obbligatorio e facoltativo per il padre e contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro.
Lalla – Nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013 è stato pubblicato il D.I. 22 dicembre 2012 su congedo obbligatorio e facoltativo per il padre e contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro.
Per il papà dal 1° gennaio 2013
il congedo obbligatorio di un giorno
- deve essere fruito dal padre entro i 5 mesi dalla nascita del figlio
- è aggiuntivo rispetto al congedo obbligatorio della madre
- è fruibile nello stesso periodo
- è riconosciuto anche al padre che utilizza il congedo di paternità in caso di grave infermità, decesso o assenza della madre (art. 28 decreto legislativo n. 151/2001)
il congedo facoltativo di due giorni
- può essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (anche continuativo)
- è in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre (che vede così ridotto il periodo a lei spettante, con anticipo del termine finale del congedo post partum)
Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili dal padre adottivo o affidatario.
La retribuzione per i giorni di congedo è al 100%, a carico dell’INPS.
Per fruire del congedo il padre deve presentare una domanda in forma scritta con l’indicazione dei giorni in cui intende fruire del congedo. La domanda va presentata con l’anticipo di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, in base alla data presunta del parto.
Nel caso del congedo facoltativo è necessario allegare una dichiarazione della madre di non fruizione dell’astensione a lei spettante, per un numero di giorni pari a quelli richiesti dal padre.
La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.
La mamma
Al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facolta’ di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell’art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.
Il decreto interministeriale del 22 dicembre 2012