Pagare con il FIS il terzo collaboratore del dirigente è illegittimo. Intervento della UIL Scuola Calabria in una scuola di Catanzaro
Succede in una scuola di Catanzaro in cui si firma una contrattazione di istituto prevedendo il pagamento con il FIS del terzo collaboratore del Dirigente scolastico.
La UIL scuola di Catanzaro, in nome di Anna Melina, e il segretario generale della UIL scuola Calabria, Paolo Pizzo, segnalano all’USR Calabria e a chi di competenza quanto accaduto in una contrattazione di istituto di una scuola del Soveratese in provincia di Catanzaro.
La neo Dirigente scolastica e le RSU di istituto firmano una contrattazione in cui si prevede, oltre al pagamento dei due collaboratori del DS, come stabilito dal CCNL 2006-09, più di 3mila euro per un terzo collaboratore, anch’esso, come il secondo, con delega parziale alla firma di atti, cadendo in un clamoroso errore che non ci si dovrebbe aspettare da una neo dirigente fresca di concorso ovvero attingendo al Fondo di Istituto.
Giova infatti ricordare – dice il segretario regionale Paolo Pizzo – come la normativa vigente in punto di retribuzione dei collaboratori del dirigente scolastico, ovvero l’art.88 del CCNL scuola 2006/2009, prorogata ai sensi del comma 10 art.1 del CCNL scuola 2016-2018, ammette che col FIS il Dirigente ne possa pagare solo due.
L’art. 88 comma 2 let. F) stabilisce infatti che i compensi a carico del fondo d’istituto non possono gravare oltre il limite di due unità nell’ipotesi del personale docente della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi, peraltro, non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del cit. CCNL. Né la legge 107/2015, fissando ad un massimo del 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia il limite del numero dei collaboratori ha in alcun modo abrogato quanto contenuto nell’art.88 comma 2 let. f).
Il Dirigente scolastico può senza ombra di dubbio avvalersi di un terzo collaboratore, come ammesso ex comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015, ma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Fondo d’istituto potrà essere inciso solo per il pagamento di un massimo di due collaboratori.
Il limite espressamente previsto, peraltro – continua Paolo Pizzo – ha una forma lapidaria di portata tale che non potrà essere scalfito neanche dalle manovre elusive strutturate in forma di previsione dell’ammontare del corrispettivo in termini unitari e percentuali: la norma, infatti, non prevede un tetto massimo della risorsa impiegabile ma un numero definito di destinatari della stessa!
Pagare il terzo collaboratore del Dirigente scolastico con il fondo di Istituto non è solo una violazione del contratto collettivo nazionale, ma è anche una violazione della legge 107/2015. Utilizzare una risorsa economica destinata al pagamento di altre funzioni distraendola per scopi non previsti dalle norme o addirittura esclusi configura un danno erariale.
Per tali ragioni la UIL scuola di Catanzaro e la UIL scuola Calabria hanno diffidato la delegazione datoriale di ricontrattare i termini dell’accordo con reintegro dei fondi alle legittime destinazioni.
Sorprende, comunque – conclude Paolo Pizzo – come anche le RSU dell’istituto siano caduti nell’errore e abbiano firmato una contrattazione di istituto avallando un fatto così grave e di fatto togliendo più di 3mila euro a tutta la comunità educante dal momento che quei soldi devono essere ridistribuiti non potendo essere impiegati per il pagamento di un terzo collaboratore