Pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato: indicazioni operative per i Dirigenti Scolastici. NOTA Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una dettagliata nota del 27 marzo 2025, ha fornito agli Uffici Scolastici chiarimenti in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non fruite dal personale docente con contratto a tempo determinato, alla luce di numerosi contenziosi e di orientamenti consolidati della giurisprudenza.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto-legge 95/2012, all’articolo 5, comma 8, ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, salvo casi specifici. A tale disposizione è stata affiancata una deroga introdotta dalla legge 228/2012, che ha previsto per i docenti supplenti brevi, saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni, la possibilità di liquidare economicamente i giorni di ferie non fruibili.
Modalità di calcolo e fruizione
Secondo quanto disposto dal CCNL Istruzione 2019-2021, le ferie per il personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. La nota indica come calcolarle applicando il rapporto tra i giorni di ferie spettanti e la durata del contratto, seguendo la proporzione 30 o 32 giorni su 360.
Tali ferie, unitamente alle festività soppresse, devono essere fruite durante le sospensioni dell’attività didattica, come previsto dai calendari regionali. Tuttavia, è esclusa la presunzione automatica di ferie durante tali periodi in assenza di richiesta da parte del lavoratore o di specifico provvedimento del dirigente scolastico.
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 14268/2022 e n. 16715/2024, ha stabilito che i docenti a termine conservano il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite se il datore di lavoro non dimostra di averli messi nelle condizioni di esercitare tale diritto, informandoli preventivamente e in modo chiaro.
Tali pronunce si fondano sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che qualifica il diritto alle ferie come diritto sociale fondamentale e impone l’obbligo per lo Stato di garantire la sua effettiva fruizione o la relativa compensazione economica.
Liquidazione delle ferie maturate
Qualora la durata del contratto non consenta la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, una volta decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.
La nota invita gli Uffici Scolastici Regionali a sensibilizzare i dirigenti scolastici sull’importanza di informare per iscritto il personale interessato, specificando le conseguenze della mancata fruizione delle ferie e prevenendo contenziosi futuri a carico dell’amministrazione che potrebbero comportare aggravi di spesa.
La nota del Ministero del 27 marzo 2025