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Organo di garanzia degli studenti: normativa, quali compiti. Scarica modello di regolamento

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L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico:

  • decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
  • decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

La normativa
L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:

  1. D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07
    Art. 5 (Impugnazioni)
    1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
    2. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
    3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

Composizione
L’Organo di Garanzia è composto da:

  • Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
  • due rappresentanti dei docenti
  • due rappresentanti dei genitori
  • due rappresentanti degli studenti.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Le incompatibilità
In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

  • qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
  • qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
  • qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Procedure e tempi
Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall’alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno d’anticipo.
Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.

Le competenze del presidente
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini della puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Reclami
Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

L’organo di garanzia regionale
Le funzioni dell’organo di garanzia Regionale sono l’evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all’istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.
Quindi, il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell’organo di garanzia regionale.

L’istruttoria
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Composizione
L’organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

  • due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti
  • tre docenti
  • un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla
    designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico
    Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum
    Regionale delle Associazioni dei genitori (dove esistenti).

I termini del parere
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Il Regolamento
Ogni istituto è bene che si doti di un apposito regolamento per il funzionamento dell’organo di garanzia. Il Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane di Roma, guidato dal Dirigente Scolastico professoressa Raffaella Giustizieri, una preziosità manageriale dell’amministrazione del ministero dell’Istruzione, ne ha uno molto valido e capace di far ben funzionare l’organo. Altrettanto interessante quello dell’I.I.S. Boscardin di Vicenza guidato dal dirigente scolastico professore Vincenzo Trabona, esperto manager e competente didatta.

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