Organico sostegno 2020/21: formazione classi con max 20 alunni, no limite posti e aumento mille unità

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Organico di sostegno 2020/21: aumento e criteri costituzione posti, formazione classi e unificazione aree scuola secondaria di secondo grado.

Aumento posti

Il numero complessivo dei posti di sostegno, come leggiamo nella nota n. 487 del 10 aprile 2020, è pari a 101.170.

Il citato numero è comprensivo dei 1.090 posti in più previsti dalla legge n. 160/2019, legge di bilancio 2020.

Criteri costituzione posti di sostegno

Per la costituzione dei posti di sostegno, nella nota si richiama il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, in  base alla quale:

  • non può essere fissato un limite massimo al numero dei posti di sostegno;
  • non può essere vietata l’attribuzione di posti in deroga (ciò riguarda l’organico di fatto; al riguardo gli Uffici scolastici regionali dovranno inviare al Ministero i decreti autorizzativi de predetti posti posti in deroga entro il 3 novembre).

La sentenza, ricordiamolo, è intervenuta, dichiarandone l’illegittimità, sull’articolo 2, commi 413 e 414, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che prevedevano i succitati divieti.

Formazione classi

Le classi iniziali delle scuole di tutti i gradi di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, vanno costituite di norma con non più di 20 alunni, nel caso in cui siano presenti bambini/studenti con disabilità.

Nel caso suddetto, per aver autorizzata la classe, è necessario:

  • esplicitare e motivare la consistenza numerica della classe (con appunto massimo 20 alunni) in relazione alle esigenze formative dell’alunno con disabilità;
  • definire espressamente, nel progetto articolato di integrazione, le strategie e le metodologie adottate dal consiglio di classe, dal docente di sostegno o da altro personale operante nella scuola.

Nella nota, tuttavia, si rimanda anche al comma 3 dell’articolo 5 del DPR 81/09, in base al quale l’istituzione delle classi e delle sezioni, secondo quanto detto sopra, deve avvenire entro il limite della dotazione organica complessiva autorizzata con il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto al momento in via di definizione, come evidenziato nella citata nota del 10 aprile).

Unificazione aree scuola secondaria di II grado

Nella nota si ricorda che, con il DL n. 104/2013 (articolo 5-comma 3 bis) convertito in legge n. 128/2013, nella scuola secondaria di secondo grado sono state unificate le aree: scientifica (ADO1), umanistica (AD02), tecnica-professionale-artistica (AD03) e psicomotoria (AD04).

Pertanto, nella costituzione degli organici di sostegno della secondaria di secondo grado si terrà conto della suddetta unificazione.

La nota sulla dotazione organica del personale docente del MI n. 487 del 10 aprile 2020

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