Organico secondo grado 2021/22: Collegio docenti può decidere diverso quadro orario, cosa cambia per gli insegnanti. Le “quote di autonomia”
Organico scuola secondaria di secondo grado a.s. 2021/22, quote di autonomia dei curricoli: per cose utilizzarle e a quanto ammontano.
Organico di diritto a.s. 2021/22
Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo i numeri relativi all’organico del personale docente a.s. 2021/22 che, come leggiamo nella nota n. 13520 del 29/04/2021, è costituito complessivamente da:
- 620.623 posti comuni
- 106.179 posti di sostegno
- 50.202 posti destinati al potenziamento
Quote autonomia curricoli: per cose utilizzarle
Le scuole, com’è noto, possono impiegare parte del monte ore annuale per svolgere attività finalizzate a potenziare l’offerta formativa. Le ore predette sono definite quote di autonomia dei curricoli, il cui impiego – sottolineiamolo – non deve determinare esubero di personale.
Le quote di autonomia possono essere utilizzate dalle scuole per:
- potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio;
- attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF.
Quote autonomia curricoli: a quanto ammontano
La determinazione delle quote di autonomia dei curricoli cambia a seconda della tipologia di percorso o meglio di istituti (tecnici, professionali e licei):
- per gli istituti tecnici e professionali la quota è determinata in base all’orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie; ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario;
- per l’istruzione liceale, la quota non può essere superiore al 20% per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto più un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso.
Nella nota ministeriale succitata si evidenzia che: l’utilizzo delle quote di autonomia non deve determinare esuberi e che per l’istruzione tecnica e professionale si fa riferimento alle quote di flessibilità previste dai rispettivi D.P.R. 88/10, 87/10 (solo in via transitoria per le classi dalla quarta alla quinta dell’istruzione professionale, secondo quanto previsto dall’art.14 D. lgs. 61 del 2017).
Variazioni organico
Nella nota del MI vengono, infine, fornite indicazioni in merito a come operare in SIDI, al fine di inserire le quote di autonomia:
Le variazioni all’unico organico dell’autonomia apportate in ordine alle quote citate sono operabili considerando i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variate tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovranno operare attraverso l’apposita funzione ‘rettifica ore residue per flessibilità didattica’ le variazioni in parola, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.