Organico secondaria secondo grado 2021/22, alcune cattedre possono essere formate da 15 ore, altre da 20. Come si assegnano

Organico scuola secondaria di secondo grado, costituzione cattedre e attribuzione insegnamenti alle classi di concorso. Prosegue l’approfondimento di Orizzonte Scuola riguardante l’organico del personale docente a.s. 2021/22.
Organico di diritto a.s. 2021/22
L’organico di diritto del personale docente del prossimo anno scolastico, come leggiamo nella nota n. 13520 del 29/04/2021, è costituito complessivamente da:
- 620.623 posti comuni
- 106.179 posti di sostegno
- 50.202 posti destinati al potenziamento
Costituzione cattedre
Le cattedre della scuola secondaria di secondo grado devono essere costituite da 18 ore settimanali, secondo quello che è l’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti definito dal CCNL e salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.
Qualora non sia possibile costituire cattedre di 18 ore, anche ricorrendo a una diversa organizzazione modulare, si può procedere alla formazione delle stesse con un orario inferiore, purché prevedano un orario settimanale di almeno 15 ore. In tal caso, ai fini del completamento dell’orario, il docente è impiegato in attività di potenziamento e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF.
Al solo fine di garantire la titolarità dei docenti soprannumerari, infine, è possibile formare cattedre con un orario settimanale di massimo 20 ore, posto che non sia possibile formarle come detto sopra. In tal caso, ossia di cattedre con orario settimanale superiore a 18 e inferiore a 21 ore, le ore eccedenti le 18 vengono considerate utili ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico, come leggiamo nella nota ministeriale dedicata alle disposizioni comuni per la scuola secondaria, e quindi retribuite sino al 31 agosto.
Attribuzione insegnamenti atipici a classi di concorso
Premettiamo che l’attribuzione delle ore alle classi di concorso riguarda i cosiddetti insegnamenti atipici, ossia che possono essere attribuiti a più classi di concorso. La decisione, come di seguito illustrato, coinvolge in maniera differente dirigenti scolastici, uffici scolastici territoriali e Collegi docenti.
Attribuzione ore in presenza di docenti titolari
L’attribuzione delle ore alle classi di concorso, leggiamo nella ministeriale, deve avere come finalità principale la tutela della titolarità dei docenti, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica; deve inoltre fare riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo dell’istituzione scolastica in questione.
Pertanto, in presenza di docenti titolari, l’attribuzione delle ore riguarderà (laddove possibile naturalmente) la classe di concorso dei predetti docenti.
Attribuzione ore in assenza di docenti titolari
In assenza di titolari nell’istituzione scolastica interessata, previa intesa con l’Ufficio territoriale competente, i dirigenti scolastici attribuiscono le ore alle classi di concorso, per le quali vi è esubero a livello provinciale, e a quelle per le quali vi sia capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo.
Attribuzione ore in assenza di esubero e capienza delle graduatorie per le assunzioni in ruolo
In assenza di esubero a livello provinciale e di capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il PTOF, i dirigente scolastici individuano la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
Docenti assegnati assegnati a classe di concorso diversa da quella di titolarità
I docenti, assegnati a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso (diversa da quella di titolarità), mantengono le attuali sedi e cattedre sino a quando restano in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Qualora non sia possibile assegnare altri insegnamenti o introdurre posti di potenziamento relativi alla classe di concorso del suddetto personale, si applicano le disposizioni previste per il personale in esubero (articolo art 14, commi 17 e seguenti, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in n. legge 135/2012). Ai sensi di tale disposizione, al personale in esubero al livello provinciale, dopo le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, è assegnato un posto in provincia (per l’a.s. di riferimento), secondo i seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e’ in possesso della
relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia’ disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.
Nella nota ministeriale, infine, si ricorda che, qualora il suddetto personale abbia già presentato domanda di trasferimento, eccetto i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, è consentita la revoca della domanda entro i termini previsti Ordinanza del MI n.106/2021. Il predetto termine ultimo è il 14 maggio p.v. Approfondisci