Organico secondaria II grado: criteri costituzione cattedre, quota autonomia e flessibilità
Nella predisposizione dell’organico per la scuola Secondaria II grado si applica quanto disposto nel Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n.81/2009, nel quale si stabiliscono i criteri per la costituzione delle cattedre
Costituzione cattedre
Le cattedre costituite con orario inferiore all’ orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.
Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali.
Ai sensi dell’ art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Formazione classi
Classi prime
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di Istituto Tecnico e di Istituto Professionale e di Licei) o sezioni di Liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni indirizzo.
Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia composto da almeno 12 alunni.
Secondo biennio
Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.
Classi quinte
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Quota di autonomia e flessibilità
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia e di flessibilità dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’offerta Formativa.
Per gli Istituti tecnici e professionali, nei limiti dell’organico dell’autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario.
Per l’istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel
primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di studio.
Per l’istruzione tecnica e professionale si fa riferimento alle quote di flessibilità previste dal D.P.R. 88/10 per gli Istituti Tecnici e dal DPR 87/10 per gli Istituti Professionali (solo in via transitoria per le classi dalla terza alla quinta dell’istruzione professionale, secondo quanto previsto dall’art.14 D.lgs n.61/2017)
L’utilizzo delle quote di autonomia non deve determinare, in ogni caso esuberi di personale