Organico secondaria 2021/22, cattedre interne ma con ore in comuni diversi. A quali docenti saranno assegnate

Organico docenti scuola secondaria di primo e secondo grado a.s. 2021/22, costituzione cattedre in scuole con plessi associati e collocati in comuni diversi e relativa assegnazione dei docenti.
Organico di diritto a.s. 2021/22
L’organico di diritto del personale docente a.s. 2021/22, come leggiamo nella nota n. 13520 del 29/04/2021, è costituito complessivamente da:
- 106.179 posti di sostegno
- 620.623 posti comuni
- 50.202 posti destinati al potenziamento
Scuole con plessi in comuni diversi
L’organico dell’autonomia delle scuole con plessi ubicati anche in comuni diversi è considerato unico, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 107/2015:
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è
istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa …
Conseguentemente, le cattedre si costituiscono con i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia scolastica, comprese quindi le ore reperibili nei plessi associati e collocati in comune diverso.
Le cattedre suddette, ossia costituite con il contributo orario della medesima classe di concorso ma in plessi diversi (e comuni diversi), sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto.
Esempio: Istituzione scolastica secondaria di primo grado con sede nel comune X che comprende un plesso associato nel comune Y; nel comune X sono presenti 9 ore relative alla classe di concorso A22 e nel comune Y sono presenti ulteriori 9 ore relative sempre alla classe di concorso A22; i due contributi orari danno luogo ad una cattedra che, come detto sopra, viene considerata interna all’Istituto.
Assegnazione docenti a cattedre del medesimo istituto articolate in comuni diversi
L’assegnazione dei docenti alle cattedre articolate in comuni diversi e appartenenti alla medesima autonomia scolastica è disciplinata dall’articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità 2019/22.
Nel citato articolo leggiamo quanto segue:
[…] ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
Le cattedre di una medesima scuola situate in sedi ubicate in comuni diversi, dunque, vanno assegnate secondo i criteri e le modalità definiti dalla contrattazione di istituto, tenuto conto della continuità didattica e del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto e salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13/1 del citato CCNI 2019/22. Salvaguardare le precedenze comporta che non si può assegnare la cattedra con ore in un comune diverso da quella in cui il docente usufruisce della precedenza, qualora la sede della scuola coincida con il comune dove opera la precedenza medesima.
La procedura sopra descritta, come riportato, deve avvenire ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività. Al riguardo, ricordiamo che il dirigente scolastico procede all’assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle conseguenti proposte fatte dal Collegio dei docenti.