Organico scuola e cattedra orario esterna ex-novo possibile assegnazione anche a docente con 104

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Il docente beneficiario della legge 104/92 ha diritto, in base all’art.13 comma 2 del CCNI 2016/17, ad essere escluso dalla graduatoria interna di istituto per non rischiare di essere dichiarato soprannumerario.

Il docente beneficiario della legge 104/92 ha diritto, in base all’art.13 comma 2 del CCNI 2016/17, ad essere escluso dalla graduatoria interna di istituto per non rischiare di essere dichiarato soprannumerario.

Chiaramente il diritto a non essere dichiarato perdente posto può essere garantito solo se la contrazione in organico nella scuola di titolarità non determini il coinvolgimento obbligatorio del docente, come recita l’art. 13 succitato:

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento”

Per i docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto V dell’art.13 (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) questo diritto viene garantito, però, in presenza di specifiche condizioni:

1 – la scuola di titolarità deve essere ubicata nel comune di residenza del familiare disabile con art.3 comma 3 della legge 104/92

oppure

2 – il docente titolare in altro comune, ha presentato domanda di trasferimento per il comune di residenza del familiare disabile.

Quindi, qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2016/17, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.

Utile chiarimento in proposito viene fornito dalla nota 4) dove si specifica che per “posto richiedibile” si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

Chiaramente se la mobilità è negli ambiti territoriali dovrà essere chiesto trasferimento nell’ambito del quale fa parte il comune di residenza del familiare disabile o, in assenza di scuole richiedibili, nell’ambito relativo al comune viciniore.

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per non essere dichiarato soprannumerario, però, non vuol dire che in presenza di una cattedra orario interna (COI) e di una cattedra orario esterna ex-novo (COE ex-novo) per la classe di concorso del docente, questo debba avere di diritto l’assegnazione della COI in presenza di due docenti titolari nella stessa classe di concorso. La COE ex-novo, infatti, potrà essere attribuita anche al docente beneficiario della legge 104/92, in presenza di specifico requisito della cattedra orario esterna.

Si ritiene utile chiarire innanzitutto cosa si intende per COE ex-novo.

Si tratta di una cattedra orario esterna, non presente nell’organico dell’anno precedente, che si costituisce in seguito a contrazione di ore nell’organico di diritto della scuola. Tale nuova cattedra con completamento esterno, come chiarisce l’art.12 comma 18 del CCNI 2016/17, dovrà essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto.

L’attribuzione della COE ex- novo , quindi, sarà determinata dalla posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna e verrà assegnata al docente con punteggio inferiore. Potrà concorrere all’assegnazione di questa cattedra, se collocato in ultima posizione nella graduatoria interna, anche il docente beneficiario della legge 104/92 se la cattedra orario esterna è costituita tra scuole dello stesso comune. Il diritto all’esclusione per l’attribuzione della COE ex-novo, si applica, infatti, come esplicitato nell’art.13 comma 3 lettera c), soltanto se si tratta di cattedra orario esterna costituita tra scuole ubicate in diversi comuni:

In riferimento a quanto previsto al precedente art. 12 comma 18, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi)”

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