Organico istruzione adulti, come si attivano i posti per CPIA e percorsi secondo livello

L’istruzione degli adulti viene portata avanti all’interno di due percorsi ben distinti in relazione al grado di istruzione interessato.
Vi sono infatti i percorsi di istruzione degli adulti all’interno dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), riguardanti il I grado di istruzione, e i percorsi di secondo livello che riguardano, invece, il II grado di istruzione.
La definizione degli organici, per ogni tipologia di percorso, è disciplinata da specifici articoli del DPR n.263/2012, come di seguito esplicitato
Percorsi istruzione adulti nei CPIA
I percorsi di istruzione degli adulti, come indicato nell’art.4 comma 1 lettere a) e c) del DPR n.263/2012, sono organizzati in:
a) percorsi di primo livello
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
Percorsi di primo livello
I percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione come stabilito nel DM n.139/2007, relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, indicati rispettivamente, nel DPR n.87/2010 e nel DPR n.88/2010, come esplicitato nel comma 2 del succitato art.4
Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, sono destinati agli adulti stranieri come indicato nell’art.3 del DPR n.263/2012, dove si stabilisce che per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, c’è la possibilità di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Questi percorsi sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
La loro attivazione può avvenire soltanto nei limiti dell’organico assegnato
Dotazione organica nei CPIA
La determinazione dell’organico nei percorsi di istruzione degli adulti realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, viene effettuata sulla base delle disposizioni indicate nell’art. 9 comma 2 del succitato DPR, dove si stabilisce quanto segue:
“ L’organico e’ determinato, nell’ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con
l’annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a10 docenti ogni 160 studenti [….]”
Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro siglati il 10
novembre 2010 ed il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell’Interno e ai compiti attribuiti alle
Commissioni costituite dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, come indicato nell’art. 5 comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.
Percorsi istruzione adulti di secondo livello
I percorsi di istruzione di secondo livello, come indicato nell’art.4 comma 1 lettere b) del DPR n.263/2012, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, quindi all’interno degli istituti secondari di secondo grado, rimanendo in esse incardinati, come chiarisce il comma 6 del succitato art.4
Nei percorsi di secondo livello, come chiarisce la nota ministeriale sull’organico 2019/20 del 20 marzo 2019, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi “diurni”, non deve comportare riduzione della dotazione organica e le eventuali economie dovranno essere utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l’attivazione, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, di attività o percorsi stabiliti dalla normativa, come di seguito indicato:
- misure di sistema , come stabilito nell’art. 3 comma 4 del DPR 263/12, destinate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica
- percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi, come stabilisce l’art. 4 comma 7 del succitato DPR 263/12:
“Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”
Attivazione percorsi secondo livello
I percorsi di secondo livello, come chiarisce la nota ministeriale sull’organico 2019/20, devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico
Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, e in particolare l’avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni definito con l’annuale decreto interministeriale.
Tale deroga è consentita purché si adottino assetti didattico-organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane da realizzare attraverso le “aggregazioni di studenti” disposte con il DI 12 marzo 2015 , dove si prevedono le seguenti modalità di aggregazione:
a) aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: “Lingua e letteratura italiana”, “Lingua inglese”, “Storia”, “Matematica” per il primo, secondo e terzo periodo didattica e altre eventuali discipline comuni;
b) aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione tecnica per “Diritto ed economia”, “Scienze integrate (Fisica)”, “Scienze integrate (Chimica)”, “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, “Tecnologie informatiche” per il primo periodo didattico;
c) aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;
d) aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno;
e) aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.
L’adozione di questi assetti didattico-organizzativi, non deve comportare esuberi di personale e si può realizzare soltanto se non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come esplicitato nel succitato Decreto interministeriale