Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Organico docenti, quando si può cambiare la classe di concorso del posto di potenziamento. Cosa può fare il collegio docenti

WhatsApp
Telegram

Organico docenti: come si cambia una cattedra di potenziamento? Il collegio docenti si esprime al riguardo?

Collegio docenti e PTOF

Com’è noto, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento (termine non perentorio, prorogato negli ultimi anni sino all’inizio delle iscrizioni), è approvato il PTOF. Entro il medesimo mese, il Piano può annualmente essere rivisto. L’ultimo aggiornamento triennale si è svolto per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per cui il corrente anno scolastico costituisce il secondo del triennio 2022/25.

La procedura che porta all’approvazione del PTOF si articola nelle seguenti fasi e coinvolge i seguenti attori:

  1. Dirigente scolastico (definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione);
  2. Collegio docenti (sulla base dei suddetti indirizzi, procede all’elaborazione del Piano);
  3. Consiglio di Istituto (procede all’approvazione del Piano).

Queste invece le caratteristiche e i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa:

  • è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche;
  • esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la singola scuola adotta nell’ambito della propria autonomia;
  • è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi;
  • riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa;
  • comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità;
  • indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

– il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

– il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;

  • indica il fabbisogno riguardante i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
  • indica il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali;
  • indica i piani di miglioramento della scuola di cui al DPR n. 80/2013.

Dunque:

  • nel PTOF va indicato il fabbisogno organico, compreso quello relativo ai posti di potenziamento, la cui assegnazione comporta poi, da parte del collegio docenti, la progettazione delle relative attività (vedi anche art. 43/11 del CCNL 2019/21);
  • il collegio docenti, in fase di elaborazione del Piano, può avanzare proposte anche in merito al posto di potenziamento da richiedere o cambiare in fase di elaborazione del PTOF, proposte che poi saranno o meno accolte dal Consiglio di Istituto in fase di approvazione del Piano. Al riguardo precisiamo che, affinché possano essere accolte prima dal consiglio di Istituto e poi dall’ATP in fase di costituzione dell’organico a seguito della richiesta del DS, le eventuali proposte devono essere coerenti con le indicazioni fornite annualmente dal Ministero con la nota sugli organici.

Richiesta/Cambio posto potenziamento

Le scuole, com’è noto, caricano in SIDI i dati relativi all’organico dell’autonomia (numero iscritti, alunni con disabilità, numero cattedre/posti …), secondo la tempistica indicata da ciascun ATP competente per territorio. E’ in tale fase che si avanza la richiesta relativa ai posti di potenziamento, ormai in organico delle scuole, che possono essere anche cambiati, a determinate condizioni.

Le richieste delle scuole sono soddisfatte soltanto se l’assegnazione del posto di potenziamento richiesto può avvenire nel rispetto dei criteri indicati da Ministero nell’annuale nota sugli organici.  Secondo le indicazioni contenute nella nota relativa agli organici a.s. 2023/24 (quella per il 2024/25 deve essere ancora pubblicata), una volta che le scuole avanzano le loro richieste, gli Uffici scolastici le vagliano e assegnano i posti di potenziamento, secondo un procedimento finalizzato a rendere coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento e le scelte delle scuole. Il citato procedimento, in ogni caso, non deve determinare situazioni di esubero e, per questo, deve tener conto dei posti resisi vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti:

Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente a quanto detto sopra, in fase di costituzione dell’organico dell’autonomia, è possibile modificare il tipo di posto/classe di concorso, ad esempio, in caso di pensionamenti (o comunque in presenza di posto vacante). Esempio: potenziamento nella classe di concorso X; nella scuola vi è un pensionamento nella stessa classe di concorso X; è possibile modificare la classe di concorso destinata al potenziamento (sia che il pensionamento riguardi direttamente il docente di potenziamento sia che riguardi un altro docente; la cosa importante è che non vi sia soprannumero nella classe di concorso da sostituire).

In definitiva:

  • le scuole avanzano le richieste anche di modifica del posto/cattedra di potenziamento;
  • gli ATP assegnano i posti di potenziamento nel rispetto della  coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento e le scelte delle scuole;
  •  la modifica del posto/cattedra di potenziamento è possibile se non si creano situazioni di soprannumero.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di scuola secondaria di secondo grado, avrei urgente necessità di avere una risposta su una domanda: il Dirigente scolastico è tenuto a chiedere il parere del collegio docenti per chiedere all’ ufficio scolastico il cambio di classe di concorso per una cattedra di potenziamento vacante?

Come detto sopra, il collegio docenti ha la possibilità di esprimersi in merito ai posti di potenziamento nell’elaborazione del PTOF, ove va indicato, tra le altre cose, anche il fabbisogno organico, compreso quello relativo ai suddetti posti (non è comunque inusuale, almeno in alcune scuole, che il collegio si esprima anche in altre occasioni, precedenti alla richiesta di organico). Quanto al cambio di classe di concorso, posto che sia richiesto, è possibile alle condizioni sopra indicate, ossia nel caso in cui non si creino situazioni di soprannumero, come sembrerebbe il caso illustrato sinteticamente nel quesito.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Due nuovi webinar gratuiti Eurosofia: La contrattualizzazione del personale scolastico e la Dichiarazione IRAP e 770