Organico docenti primo grado 2023/24, cattedre con sole ore di approfondimento? Cosa fanno le scuole
Nella scuola secondaria di primo grado la prevista ora di approfondimento in materie letterarie concorre alla costituzione delle cattedre. Formate solo con ore di approfondimento?
Disposizioni ministeriali
Con la nota del 12 aprile 2023, il MIM ha fornito le annuali istruzioni operative sulla costituzione dell’organico del personale docente per l’a.s. 2023/24.
Nella nota il Ministero comunica che:
- lo stesso (MIM) ha adottato due decreti, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021, ossia l’introduzione dell’insegnamento dell’Ed. motoria alla primaria (dall’a.s. 2023/24 anche nelle classi quarte, oltre che quinte) e la costituzione di classi in deroga ai limiti di cui al DPR n. 81/09, al fine di favorire la fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti;
- l’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2023/24 resta immutato rispetto all’anno scolastico precedente, eccetto i posti di sostegno incrementati di 9.000 unità. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2021/22, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti previsto dalla legge n. 178/2020 nel triennio 2021/24;
- non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto e i posti di potenziamento.
Costituzione cattedre primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado (e anche di secondo grado) le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento (18 ore), sono ricondotte a 18 ore settimanali. Qualora non si riesca ad assicurare l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina nella stessa sezione, tuttavia, è possibile costituire (nella secondaria sia di primo che di secondo grado) cattedre con orario superiore alle 18 ore settimanali, con pagamento al 31/08 anche delle ore eccedenti le 18. Approfondisci leggendo “Organico docenti 2023/24, scuola secondaria: cattedre di 15 ore e superiori a 18. Quando si costituiscono”
Costituzione cattedre con ora di approfondimento
Nel quadro orario della scuola secondaria di primo grado, come leggiamo negli artt. 2 e 3 del DM n. 37/2009, è prevista:
- per le classi a tempo normale (che svolgono 30 ore settimanali), un’ora di approfondimento in materie letterarie;
- per le classi a tempo prolungato (che svolgono 36 ore – fermo restando che la consistenza organica è di 38 ore settimanali – elevabili sino a 40) una o due ore di approfondimento di discipline a scelta delle scuole, al fine di elevare l’orario a 40 ore, come detto prima.
Tali ore di approfondimento, si ricorda nella summenzionata nota del 12 aprile 2023, concorrono alla costituzione delle cattedre, tuttavia va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie. Ciò in virtù di quanto previsto nell’articolo 2, comma 3, del DM n. 37/09, ove è indicata la composizione delle cattedre, comprese quelle di Italiano, storia e geografia”:
Dunque, le ore di approfondimento in materie letterarie possono essere utilizzate solo per il completamento delle cattedre. Ciò è stato ulteriormente chiarito dal Ministero con la nota n. 9583 del 27/10/2010:
Si premette che il DPR n. 89 del 20 marzo 2009, regolamento relativo al riordino del primo ciclo, ha stabilito il nuovo quadro orario settimanale della lezioni della scuola secondaria di I grado e che il D.M. n. 37 del 26 marzo 2009 ha regolato la composizione delle cattedre derivanti dai nuovi quadri orario e, per quanto attiene all’utilizzo dell’ora di approfondimento ha previsto: “Un’ora settimanale di approfondimento in materie letterarie – non costituisce cattedra – Contribuisce alla formazione di cattedra interne in fase residuale sia con classi a tempo normale che a tempo prolungato”.
La costituzione di cattedre con sole 18 ore di approfondimento è stata, pertanto, prevista, a livello informatico e in via residuale, al solo fine di determinare una ulteriore disponibilità utile per le immissioni in ruolo, per i movimenti e le utilizzazioni e per le supplenze.
Da quanto sopra discende che le norme non prevedono la formazione di cattedre costituite con sole ore di approfondimento, compreso l’insegnamento di cittadinanza e costituzione, e tale insegnamento potrà essere assegnato, in via generale, solo a completamento di un posto orario (es. 9 ore di italiano, storia e geografia più 9 ore di approfondimento).
In definitiva, stando alle indicazioni ministeriali e alla normativa di riferimento:
- le ore di approfondimento in materie letterarie contribuiscono alla formazione di cattedre interne, in fase residuale, per le classi a tempo sia normale che prolungato;
- la costituzione di cattedre con tutte e 18 ore di approfondimento è stata prevista, a livello informatico e in via residuale, esclusivamente per determinare una ulteriore disponibilità, utile per le immissioni in ruolo, per la mobilità e per le supplenze;
- la normativa non prevede la formazione di cattedre costituite con sole ore di approfondimento.
Cosa fare nel caso in cui si verifichi quanto detto al punto 2 sopra riportato, ossia qualora si renda necessario costituire un posto orario tutto di 18 ore di approfondimento? La risposta è fornita sempre nella nota del 2010, ove il Ministero indica che le scuole, nell’ambito della propria autonomia, avranno cura di evitare l’assegnazione delle predette ore tutte ad un solo docente. Ciò per le difficoltà a gestire un carico orario strutturato su ben 18 classi e senza apporti di carattere interdisciplinari nell’ambito della disciplina di Italiano, storia e geografia. A tal fine, il Ministero suggerisce alle istituzioni scolastiche di ricorrere ad una più utile articolazione oraria, fornendo anche un apposito esempio:
- scomporre una cattedra di italiano, storia e geografia costituendo due posti con 9 ore del citato insegnamento e 9 ore di approfondimento.