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Organico docenti, ore residue: utili per costituire una cattedra esterna e salvare un perdente posto

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In caso di contrazione di organico, come sono utilizzate le eventuali ore rimanenti di una cattedra che si perderà per l’a.s. 2024/25?

Rispondiamo ad un quesito posto in merito in redazione, ricordando dapprima come avviene la costituzione delle cattedre nella scuola secondaria di secondo grado e che le informazioni di seguito fornite si rifanno alla nota sugli organici a.s. 2023/24. Pertanto, qualora nel prossimo DI e nella prossima nota vi fossero delle novità, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

Costituzione cattedre scuola secondaria II grado

Cattedre a 18, 15 o 20 ore 

Nella secondaria di secondo grado (come anche nel primo) le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento (18 ore) sono ricondotte a 18 ore settimanali. Tuttavia, nella secondaria di secondo grado è possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore settimanali (come detto sopra) ovvero inferiore (almeno 15 ore). Nello specifico:

  1. le cattedre, come detto sopra, vanno ricondotte a 18 ore, eccetto quelle che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali; in tal caso, l’orario necessario a completare la stessa (e quindi svolgere le 18 ore settimanali) potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.
  2. al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto detto nel punto precedente.

Costituzione cattedre e ore residue

Le cattedre, com’è ormai noto, afferiscono tutte ad una sola sede di organico e per la loro costituzione si utilizzano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati, anche se collocati in diverso comune. Le cattedre così costituite sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto [Precisiamo che l’assegnazione dei docenti ai plessi, poi, è di competenza del dirigente scolastico e che il docente interessato può  rinunciare alle ore assegnate su sede diversa (da quella di organico), laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede]. 

Nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti, andrà rideterminato il relativo totale sia delle cattedre interne che delle ore residue (agendo sull’apposita funzione di rettifica), mentre le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche anche su diverso comune, quindi formando una COE (cattedra orario esterna).

Quesito

Vorrei sapere se le ore (15) lasciate nella scuola superiore di II grado dal docente sovrannumerario possono essere attribuite, anche in parte, dall’ATP a nuovo docente che presenti trasferimento su cattedra orario, impedendo così, di fatto, il possibile rientro nell’anno successivo al docente sovrannumerario stesso. La ringrazio se vorrà chiarire il mio dubbio.

Sì, l’ATP può procedere alla costituzione di una cattedra orario esterna abbinando le 15 ore ad altre presenti presso un’altra istituzione scolastica, magari salvando l’eventuale perdente posto. In fase di costituzione degli organici, l’obiettivo principale degli Uffici è limitare gli eventuali perdenti posto, per cui qualora sussistano le condizioni le 15 ore in esame saranno abbinate al fine di creare una cattedra tra più istituzioni scolastiche oppure potrebbero anche essere smembrate per la costituzione di due cattedre, abbinando eventuali ore residue presso altre scuole. Infatti, come detto sopra, così si legge nella nota 2023/24: …  le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche anche su diverso comune. 

A quanto detto, aggiungiamo che qualora sussistano le previste condizioni è possibile pure costituire la cattedra con un minimo orario di 15 ore (per le ore necessarie ad arrivare alle 18, il docente è impiegato in attività di potenziamento dell’ampliamento dell’offerta formativa (vedi paragrafo “Costituzione cattedra scuola secondaria di II grado”).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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