Organico docenti 2023: chi decide numero alunni per classe, quali classi articolate, quali richieste possono fare le scuole
Come vengono quantificati e distribuiti i posti dell’organico dell’autonomia tra le regioni e tra i vari gradi di istruzione? Quali posti possono accantonare gli USR? Perché?
Disposizioni ministeriali
Il Ministero dell’istruzione e del merito, con la nota del 12 aprile 2023, ha impartito le istruzioni operative per la definizione dell’organico del personale docente a.s. 2023/24. Nella nota il Ministero comunica:
- di adottare due decreti, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021, ossia l’introduzione dell’insegnamento dell’Ed. motoria alla primaria (dall’a.s. 2023/24 anche nelle classi quarte, oltre che quinte) e la costituzione di classi in deroga ai limiti di cui al DPR n. 81/09, al fine di favorire la fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti;
- che l’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2023/24 resta immutato rispetto all’anno scolastico precedente, eccetto l’aumento di 9.000 posti della dotazione organica di sostegno. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2021/22, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti previsto dalla legge n. 178/2020 nel triennio 2021/24;
- che non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto e i posti di potenziamento.
Organico dell’autonomia
Cos’è
L’organico dell’autonomia, istituito con la legge n. 107/2015, comprende i posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa. Questi ultimi, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nel predetto organico, per cui possono essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica. Approfondisci
Quantificazione e distribuzione posti
La quantificazione dei posti dell’organico dell’autonomia e la distribuzione degli stessi tra le Regioni sono effettuate, tenendo conto dei seguenti elementi e sulla base dei criteri di seguito indicati:
- numero di alunni risultanti dall’organico di fatto a.s. 2022/2023;
- entità della popolazione scolastica dell’ultimo quinquennio;
- rapporto alunni/classi e classi/posti;
- presenza di alunni con grave disabilità, aventi impatto sulla formazione delle classi; Approfondisci
- conformazione geomorfologica delle aree geografiche;
- condizioni socioeconomiche;
- offerta formativa delle varie regioni.
Una volta assegnato il contingente alle Regioni, ciascun USR procede alla rideterminazione del contingente tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia. A tal fine, i predetti Uffici devono operare, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a ciascuno di essi.
Accontentamento posti
Gli Uffici scolastici regionali hanno la facoltà di accantonare un quota di posti di potenziamento (della quota loro assegnata), per le finalità di seguito indicate:
- prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale;
- progetti di rete.
Quanto detto, a condizione che:
- sia rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale;
- i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.
Oltre all’accontentamento suddetto, ciascun USR confermerà l’accantonamento dei posti da destinare
ai progetti nazionali, di cui all’art. 1/65 della legge 107/2015, nel limite massimo del contingente previsto dal DM n. 659/2016.
Richieste scuole
Nella summenzionata nota del 12 aprile 2023, infine, il Ministero evidenzia che il fabbisogno di organico, espresso dalle scuole, potrà essere ridefinito dagli Uffici scolastici nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascuna di esse, tenuto conto di quanto già individuato dagli stessi (USR) nell’a.s. 2022/23.
Gli USR, inoltre, per quanto possibile e nei limiti della normativa vigente, devono operare prestando particolare attenzione alle richieste delle scuole, al fine di favorire l’attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle stesse, con particolare riferimento alla qualificazione dei posti di potenziamento che, come detto sopra, entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia.