Organico docenti 2023/24, ufficio tecnico: come e quando si può istituire. Da chi sono coperti i posti?
La nota del 12 aprile 2023, che impartisce istruzioni operative per la definizione dell’organico del personale docente a.s. 2023/24, fornisce indicazioni specifiche in merito alla costituzione dell’Ufficio tecnico negli istituti professionali e tecnici. Come e quando può costituirsi e chi vi è assegnato.
Indicazioni ministeriali
Nella summenzionata nota, in premessa, leggiamo che:
- il Ministero ha adottato due decreti, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021 [ossia l’introduzione dell’insegnamento dell’Ed. motoria alla primaria (dall’a.s. 2023/24 anche nelle classi quarte, oltre che quinte) e la costituzione di classi in deroga ai limiti di cui al DPR n. 81/09, al fine di favorire la fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti];
- che l’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2023/24 resta immutato rispetto all’anno scolastico precedente, fatta eccezione per i posti di sostegno che aumentano di 9.000 unità. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2021/22, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti di cui alla legge n. 178/2020 nel triennio 2021/24;
- che non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto e i posti di potenziamento.
Ufficio tecnico
L’Ufficio tecnico, previsto negli istituti tecnici e professionali, è disciplinato dall’articolo 8/4 del DPR n. 88/2010 (Regolamento relativo all’istruzione tecnica) e dall’articolo 4/6 del D.lgs. n. 61/2017 (relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale), cui rinvia la nota del 12 aprile 2023, dove vengono fornite le indicazioni di seguito riportate:
- i posti dell’Ufficio tecnico, ai sensi delle sopra riportate disposizioni, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica;
- qualora le risorse di organico per l’a.s. 2023/24 lo consentano, è possibile istituire l’ufficio tecnico già in organico di diritto;
- può essere istituito un Ufficio tecnico per ogni scuola, ivi compresi gli istituti di istruzione superiore;
- la scelta della classe di concorso, cui affidare l’Ufficio tecnico, deve essere finalizzata alla riduzione della soprannumerarietà nella scuola e in subordine dell’esubero nella provincia;
- le richieste delle scuole devono essere autorizzate dagli USR, nel limite della dotazione organica dell’autonomia assegnata.
Nella succitata nota del 12 aprile u.s., viene inoltre indicato che l’istituzione dell’Ufficio tecnico (di cui al punto 2 sopra riportato) deve avvenire alle condizioni stabilite dal DPR 88/2010 e dal D.lgs. 61/2017, che stabiliscono rispettivamente quanto segue:
- art. 8/4 DPR 88/2010 (istituti tecnici): negli istituti tecnici, l’Ufficio in esame è previsto per gli istituti tecnici per il settore tecnologico e i relativi posti, come indicato nella nota ministeriale, sono coperti con personale titolare nella scuola interessata e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero. A quest’ultimo fine, le modalità modalità vanno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni;
- art. 4/6 D.lgs. 61/2017 (istituti professionali): negli istituti professionali, l’Ufficio tecnico non deve determinare ulteriori oneri di funzionamento, se non quelli previsti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto alla copertura dei posti, avviene come sopra indicato.