Organico di fatto ATA, incarico DSGA: proposte per assegnazioni fuori provincia. Cosa prevede il CCNI
Lo scorso 18 luglio il Miur ha fornito un’informativa ai sindacati sule immissioni in ruolo e sull’organico di fatto del personale ATA a.s. 2019/20.
Delle immissioni in ruolo abbiamo già parlato in Immissioni in ruolo ATA, circa 8.400 posti. Si coprirà solo turnover [la tabella]
Organico di Fatto
L’Amministrazione ha illustrato ai sindacati la bozza della circolare sull’organico di fatto a.s. 2019/20.
La bozza ricalca quella dello scorso anno scolastico, integrata da disposizioni relative all’eventuale sostituzione dei DSGA, punto sul quale i sindacati hanno espresso la loro contrarietà (vedi di seguito).
Sostituzione DSGA
Il Miur, come detto, ha inserito nella bozza di circolare sull’organico di fatto delle disposizioni relative alla sostituzione del DSGA.
I sindacati non si sono mostrati d’accordo, essendo la materia oggetto di contrattazione.
Nello specifico, l’amministrazione voleva disciplinare la possibilità, per gli assistenti amministrativi, di presentare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di DGSA in una provincia diversa da quella di titolarità e in subordine in una una regione diversa.
I sindacati hanno chiesto che la possibilità succitata sia disciplinata da un apposito accordo sindacale, che integri quanto disposto dal CCNI Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
Il Miur, come apprendiamo dai resoconti sindacali, si è mostrato disponibile ad espungere dalla circolare le disposizioni già inserite in merito.
Cosa prevede il CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
L’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie disciplina la copertura dei posti disponibili e/o vacanti di DSGA nell’ambito della medesima scuola e in ambito provinciale. Da qui la richiesta dei sindacati di un apposito accordo che disciplini la copertura dei predetti posti anche in ambito interprovinciale.
Di seguito l’ordine e il personale che può essere chiamato a ricoprire l’incarico di DSGA:
- personale inserito nella graduatoria permanente, di cui all’articolo 7 del DM n. 146/2000, con contratto sino al 31/08;
- assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima scuola in cui si verifica la disponibilità, che siano beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009. Ciò qualora non sia possibile coprire i detti posti tramite la modalità di cui al punto 1 (supplenza al 31/08);
- personale utilizzato appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo oppure di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia. Ciò in via esclusivamente residuale.