Organico dell’autonomia: il docente può essere utilizzato su posto di sostegno anche senza specializzazione?

La scuola pubblica è un vasto apparato le cui direttrici fondamentali possono essere individuate in alcuni norme, quali legge n. 59/1997, art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001, legge 107/2015. Un docente di posto comune può essere utilizzato su posto di sostegno senza la necessaria preparazione?
La legge n. 59/1997 (autonomia scolastica), Capo IV, art.21,” L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali”.
L’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 (derivante anche esso dalla legge n. 59/1997 e che definisce le funzioni del dirigente scolastico), comma 2,” Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”
legge 107/2015, al comma 78 della suddetta legge viene definito il profilo del dirigente scolastico, che rappresenta un continuo con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001: “il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché’ della valorizzazione delle risorse umane”.
L’organico dell’autonomia
Il fine della legge 107/2015 è quello di ““dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”.
L’art.1 comma 5 della su citata legge, esplica quanto segue:
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa (comma 63, art. 1, legge 107/2015). L’organico dell’autonomia deve essere funzionale alla realizzazione dell’offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e possono essere destinati purché in possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze alle attività varie di insegnamento, sostegno, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione. Ciò viene ribadito anche dal Miur nella nota 24306 del 1° settembre 2016, nella quale appunto si specifica che l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo qualora il docente “sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso” all’insegnamento in quel grado di scuola.
Assegnazioni incarichi da parte del dirigente scolastico
In riferimento all’organico dell’autonomia e alla nota su citata, si ribadisce che il dirigente scolastico deve mantenere fede ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”), nell’assegnazione delle classi.
Una docente comunica in redazione che nella scuola in cui presta servizio non c’è distinzione nei ruoli tra docente di posto comune e docente di sostegno, anche se il secondo è privo della specifica specializzazione e quindi delle necessarie competenze per svolgere tale delicato e importante compito.
Il docente di sostegno si differenzia dal docente di base per aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso le Università e sappiamo che ad inizio anno scolastico 2020/21 i 1.657 docenti immessi in ruolo su posto di sostegno non sono bastati a coprire le 20mila cattedre di sostegno prive di titolari.
Ciò ha alimentato il problema della supplentite con assegnazioni provvisorie ai docenti di ruolo senza il titolo di specializzazione e la nomina di molti docenti precari sprovvisti del titolo.
Questa situazione è generata dall’ emergenza sostegno ma i ruoli dell’insegnante di sostegno e posto comune sono ben definiti.
E anche se con decreto interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182 sono state diffuse le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche la formazione degli insegnanti è un elemento ineludibile.
Il processo di integrazione e inclusione avviene anche nel Consiglio di classe che prende a carico l’alunno con disabilità, che sovente è stato considerato come l’alunno del docente di sostegno.
Nella nota ministeriale n. 40 del 13 gennaio 2021, il richiamo alla formazione dei docenti è esplicito:” la finanziaria per il 2021 prevede, all’articolo 1, comma 961, un incremento del fondo destinato alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzata a garantire il principio di contitolarità nella loro presa in carico”. A conferma del fatto che non tutti hanno le competenze del docente di sostegno sebbene sia diffusa la procedura di reclutamento di docenti non specializzati su posti vacanti di sostegno.
Rientro di docenti assenti per lungo periodo
L’art.37 del CCNL/2007 recita così:
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. In questo caso il titolare, è a disposizione della scuola e il Dirigente scolastico in caso di necessità può utilizzarlo anche come supporto ad alunni con disabilità.
Nel caso invece il docente titolare dovesse rientrare prima dei 150 /o 90 giorni il contratto del supplente non verrà prorogato anche se a seguito dell’emergenza Covid, l’art.121 del D.L. 18/2020 prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria”. Esso dispone che il “Ministero dell’istruzione assegnerà alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. A tal proposito interviene la nota n. 656 del 12 gennaio 2021 la quale specifica quanto segue:
“A seguito di parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato circa il trattamento economico dei docenti incaricati in caso di rientro del titolare, in attuazione all’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il pagamento delle supplenze in emergenza sanitaria da Covid-19 è stato bloccato in quanto dalla suddetta norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti si rileva che in caso di rientro del titolare, tali contratti andrebbero a formalizzare dei nuovi incarichi, e non delle supplenze ordinarie, per i quali tuttavia non è stato comunicato un preciso stanziamento di risorse.
I docenti incaricati ai sensi dell’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 dovranno rivolgersi, per il pagamento delle proprie spettanze, alle Istituzioni scolastiche, quali soggetti che hanno stipulato il contratto di lavoro e sui quali gravava l’onere di verificare la sussistenza dei presupposti per il conferimento degli incarichi di supplenza in emergenza sanitaria da Covid-19, in conformità alle norme vigenti e alle circolari ministeriali”.
Appare evidente che le perplessità della docente che ha scritto in redazione potranno trovare un loro assolvimento nella posizione in cui si troverà al rientro e nella normativa di riferimento a cui il Dirigente scolastico farà capo.