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Organico dell’autonomia: docenti in esubero individuati in base a graduatoria e non a tipologia di cattedra occupata

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I docenti soprannumerari nell’organico dell’autonomia vengono dichiarati tali in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto. Non influisce se occupano cattedra in organico di diritto o posto di potenziamento

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente della Scuola Secondaria di primo grado nominata in ruolo sul potenziamento. La scuola di incarico triennale è divenuta automaticamente sede di titolarità, tuttavia, mi chiedo cosa potrà accadere nel caso la cattedra di potenziamento non venga confermata in organico per il prossimo anno.
A quel punto sarei considerata docente soprannumeraria pur avendo, in graduatoria interna d’istituto, un punteggio superiore rispetto alla collega titolare su cattedra?”

La contrazione nell’organico di un’istituzione scolastica determina la riduzione del numero di cattedre con conseguente individuazione di docenti in esubero.

I docenti  vengono dichiarati soprannumerari sulla base della posizione occupata nella graduatoria interna di istituto a prescindere dalla tipologia di cattedra nella quale prestano servizio

Le cattedre e i posti presenti nella scuola sono indicati nell’organico predisposto annualmente dall’Ufficio scolastico provinciale

Organico dell’autonomia: è su questo che si valuta l’esubero e si dichiara il soprannumerario

Con la legge 107/2015 è stato istituito, a decorrere dall’a.s. 2016/17, l’organico dell’autonomia per ogni istituzione scolastica. L’organico dell’autonomia, come chiarisce il comma 68, comprende l’organico di  diritto  e  i  posti  per  il potenziamento ed è sulla sua interezza che si valuta l’esubero.

Il docente dichiarato soprannumerario potrà, quindi, essere in servizio in una cattedra dell’organico di diritto o in un posto sul potenziamento e la sua individuazione come perdente posto sarà determinata esclusivamente dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto dove non viene fatta alcuna distinzione tra i docenti titolari in servizio su cattedra di diritto o su potenziamento

Conclusioni

In presenza di contrazione nell’organico della scuola di titolarità della nostra lettrice, anche se in servizio sul potenziamento, non sarà lei, quindi, ad essere dichiarata soprannumeraria, ma la collega con punteggio inferiore anche se in servizio  su cattedra di diritto nel corrente anno scolastico

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