Organico dell’autonomia: dalle supplenze al potenziamento, dallo staff all’ora alternativa. Cosa fa il collegio. Modello di decreto

Il Ministero dell’Istruzione con la nota 2852/16 fornisce alcune indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’“Organico della autonomia”. Il corredo normativo che indichiamo nell’articolo e le altre circolari e note completano il quadro della questione.
Cosa prevede la nota
Si riportano, a seguire, alcuni elementi della nota:
- non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;
- tale comunità è guidata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
- si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”.
Lo staff
I docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti…) sono autorizzati a svolgere attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico; tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica). Infine nella nota si dice che: “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.” Quindi deve essere chiaro che la L. 107 mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7, collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs 297/94, cosi come il regolamento dell’autonomia DPR 275/99). Pertanto il “Ds adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli OO.CC.” (art. 16 c. 2 DPR 275/99), come si evince dal documento stilato, qualche tempo fa, molto chiaramente, dalla FLC CCGIL.
Le sostituzioni
La nota del 5 settembre afferma la nota del Ministero dell’Istruzione che si può adoperare la nomina del supplente solo per la supplenza delle ore di lezione curricolari.
Per la verità il Ministero si era già pronunciato in altri momenti:
- con la nota 24306 del 1° settembre 2016 (istruzioni operative per le supplenze): “I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell’ambito del proprio orario”.
- con la circolare 11729 del 29 aprile 2016 sull’organico di diritto che così recita: “Si rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal piano dell’offerta formativa triennale”.
Le nomine dei supplenti
Una nota della FLC CCGIL, si deve ricorrere individua le fattispecie nelle quali si può procedere alla nomina di un supplente:
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe oppure con orario potenziato;
• assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento utilizzato in classe perché ha preso il posto del “vicario”; - assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento che copre, ad esempio per sei ore, il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore);
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte);
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo;
- assenza superiore a 10 giorni di un docente impegnato (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in attività di ampliamento dell’offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l’orario d’obbligo.
Supplenze per assenze fino a 10 giorni
La nota Miur 2852 fa un semplice accenno alla questione della sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni con un generico riferimento alla gestione flessibile di tutto l’organico dell’autonomia “per assicurare la copertura delle classi”.
A tal proposito occorre tenere presente che la legge 107, al comma 85, prevede sì che il dirigente scolastico “possa” effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia, ma lo fa ricordando anche l’esigenza che ciò avvenga “tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7”, cioè facendo prioritariamente salva l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.
In buona sostanza la legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività previste nel PTOF.
Impiego del docente in altro ordine e grado di scuola
Lo stesso comma 85 della legge 107 (che prevede la possibilità di utilizzo del docente impegnato nelle attività di potenziamento per le supplenze brevi fino a 10 giorni), prevede che il personale dell’organico dell’autonomia “ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”. Questo tema, che si era già posto lo scorso anno (addirittura con casi di docenti della secondaria impegnati nell’infanzia in un istituto comprensivo), si fa presente che le indicazioni operative del MIUR sulle supplenze (nota 24306 del 1° settembre 2016) chiariscono, su nostra richiesta, che l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo qualora il docente “sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso” all’insegnamento in quel grado di scuola.
Utilizzo dei docenti assegnati su posto/ore di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei ore
Le indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del 22 luglio 2016 sull’organico di fatto si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a docenti della scuola ma in aggiunta all’orario di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna distinzione tra docenti assegnati per l’intero orario sul curricolare o sul potenziamento.
Assegnazione dell’ora alternativa alla religione cattolica
La nota 2852 chiarisce un modo definitivo un altro problema: l’attribuzione dell’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Anche su questo nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi. Infatti, nella circolare, si dice esplicitamente che “rimangono ferme le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica)”. Quindi, se vi sono docenti in servizio disponibili, queste attività vanno assegnate in aggiunta all’orario d’obbligo (senza alcune distinzioni tra il docente impegnato per 18 ore su orario curricolare, o sul potenziamento, oppure su attività miste) e retribuite oltre le 18 ore.
Corredo normativo
- DPCM del 03/11/2020;
- Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata dell’Istituto;
- Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016 (Gestione organico dell’autonomia);
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 con particolare riguardo ai commi 1 e 5 dell’art. 28, nonché l’art. 25 comma 5 del D.Lgs. 165 del 2001;
- Nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 che il/la docente assegnato “farà parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.
Modelli di decreto
In allegato vi forniamo due diversi modelli di “Determina dirigenziale piano di utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico dell’autonomia nell’ambito delle risorse per il potenziamento”. Ringraziamo tra le altre istituzioni che abbiamo utilizzato come modello, l’Istituto Comprensivo III di Rossano Scalo (CS) e l’I.I.S. “E. Aletti” di Trebisacce (CS) diretti entrambi, con particolare competenza, dal dirigente scolastico Ing. Alfonso Costanza.
Le delibere collegiali
Nelle delibere collegiali – precisa una nota del Cobas – Scuola – occorre specificare:
- che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell’organico dell’autonomia deve tener conto della titolarità su cattedra dei docenti già in ruolo alla data dell’entrata in vigore della legge 107 (art 1, comma 73), del conferimento dell’incarico “prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili” dei titolari di ambito (comma 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento ;
- che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata “una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”, formazione che al momento ancora non esiste (comma 20);
- che l’utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (comma 79);
- che l’uso dei docenti dell’autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al “perseguimento degli obiettivi” didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85);
- che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del “potenziamento”, vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati, escludendo esplicitamente o riducendo drasticamente l’uso per le supplenze.
Cosa fa il Collegio dei docenti?
La stessa nota precisa che:
- il Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994): “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”;
- il Consiglio di istituto (art. 10, comma 4, dlgs. n. 297/1994): “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”;
- i RSU (CCNL 2006/7, art. 6, lett. h, i) contrattano le: “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.
Decreto_assegnazione_docenti__organico_potenziato
Decreto assegnazione docenti organico potenziato