Organico covid: l’orario di servizio deve essere stabile

WhatsApp
Telegram

La nota ministeriale del 9 dicembre torna sull’organico covid, spiegando che bisogna garantire un orario di servizio stabile

L’organico covid  non è un organico del potenziamento ma si tratta di docenti che devono essere utilizzati stabilmente durante il loro periodo di servizio previsto dal contratto. E’ il monito del capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Max Bruschi, presente all’interno della nota operativa inviata alle scuole in merito al nuovo Dpcm dello scorso 3 dicembre.

L’organico covid, ricorda la nota, serve a garantire una migliore gestione dei gruppi classe, al fine di ottimizzarne la numerosità per quanto riguarda il personale docente.

Per quanto riguarda il personale Ata, tali risorse umane sono destinate alle attività necessarie alla garanzia del diritto allo studio nonché alla sicurezza e all’igiene degli ambienti.  L’organico covid per il personale Ata è stato infatti pensato da impiegare proprio per la gestione degli orari scaglionati, degli ingressi e le uscite degli studenti a scuola. Purtroppo, come segnalato più volte da diversi presidi, il personale Ata in tal senso, non è stato sufficiente in tutte le scuole.

LA NOTA DEL MINISTERO QUI

Non è un organico di potenziamento

Per quanto riguarda i docenti, da viale Trastevere si raccomandano di garantire un orario di servizio il più possibile stabile nonché, al pari dell’organico dell’autonomia, l’assegnazione prioritaria alle classi su orario curricolare.

Una particolare segnalazione, in tal senso, riferisce il Ministero, riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, ove è necessario, per quanto possibile, assicurare alle classi sull’orario curricolare docenti perlomeno iscritti al corso di laurea di Scienze della formazione primaria.

Già con la nota 13 ottobre 2020, n. 1843, il Ministero aveva fornito chiarimenti sull’impiego dell’organico Covid-19: rientra nell’ambito dell’organico dell’autonomia, dunque è funzionale alla realizzazione della didattica ed al contenimento della pandemia, ma i tecnici ministeriali escludono la possibilità che possano essere utilizzati esclusivamente per le supplenze.

“Come è noto, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020, si tratta di risorse straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle “comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, come tali, rientrano comunque nella gestione più generale dell’“organico dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico”, si legge nella nota.

Niente supplenze sul sostegno

Inoltre, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

 

 

WhatsApp
Telegram

Concorso PNRR novembre 2024: Quali novità dopo informativa MIM? Webinar Eurosofia 18 ottobre