Organico “Covid”: docenti e Ata assunti, ma con nuovo lockdown saranno licenziati per giusta causa

Tra le voci inserite nel decreto Agosto, deliberato dal governo lo scorso 7 agosto e che ha avuto il via libera dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle scorse ore, c’è anche una voce dedicata al personale “Covid” perché sarà utilizzato esclusivamente in casi legati al mantenimento delle misure di sicurezza.
Infatti, ricordiamo che all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 saranno attivati “ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”
Nel decreto Agosto sono previsti 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021 che consentiranno la sostituzione del personale assunto per l’emergenza fin dal primo giorno di assenza. Supplenti che dovranno essere, però, assunti prioritariamente tra il personale abilitato o con titoli di studio idoneo.
Nel decreto viene, infine, ribadito che il personale assunto solo per l’emergenza sanitaria, sia docenti che ATA, “non si applicano le modalità di lavoro agile”.
Modalità assunzioni
I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, previa acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei dirigenti scolastici in cui sono evidenziate le comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, potranno derogare, nel limite delle risorse ripartite, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione.
Gli Usr dunque attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ai sensi del decreto di cui all’articolo 231-bis, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.
Viene data priorità sia per il personale docente che ATA alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria.
Criteri
Le risorse vengono così ripartite:
- per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del
Ministero, come comunicati dalla competente Direzione generale; - per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli
Uffici scolastici regionali.
Contratti
I posti non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e fino al termine delle lezioni.
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa. Le assunzioni vengono effettuate dalle graduatorie di istituto.
Per le eventuali sostituzioni del personale si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.
Per questo il 10% delle risorse è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni.