Organico autonomia istruzione adulti: disposizioni per il 2017/18

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La dotazione organica regionale complessiva destinata all’istruzione degli adulti rimane invariata rispetto allo scorso anno e, secondo quanto disciplinato nella nota ministeriale n.21315/2017, non può essere inferiore al numero dei posti interi evidenziati dalle tabelle di ripartizione allegate al Decreto interministeriale sull’organico 2016/17, che non comprendonio i posti di potenziamento che, pertanto, vanno considerati in aggiunta.

Come abbiamo chiarito nel nostro articolo, la tabella prevede anche la ripartizione complessiva dei posti per l’educazione degli adulti (serali) e CPIA che risulta pari a 6.157. Anche per il prossimo anno scolastico, quindi, deve essere garantito il mantenimento dei posti attuali quantificati in 6.157 ai quali devono essere aggiunti i posti di potenziamento.

Riteniamo utile evidenziare che, per i CPIA e all’interno dell’organico per il potenziamento, due posti dovranno essere riservati e, quindi, attribuiti alla nuova classe di concorso A-23 (italiano per alloglotti).

In relazione ai CPIA la normativa stabilisce che mentre l’organico dei posti comuni è assegnato ai singoli CTP, quello per il potenziamento, compresi questi due posti della A-23, è assegnato, invece al CPIA nella sua interezza.

Eventuali variazioni in organico, sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

Queste eventuali variazioni in organico possono essere richieste per ottemperare agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro siglati il 10 novembre 2010 ed il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell’Interno, nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012.

Chiariamo di cosa si tratta.

L’accordo quadro siglato il 10 novembre 2010 dal MIUR e dal Ministero dell’Interno ha avuto la finalità di dare applicazione al Decreto Ministeriale 4 giugno 2010 – Test di conoscenza della lingua italiana, previsto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per stranieri soggiornanti di lungo periodo.

L’accordo quadro siglato il 7 agosto 2012 sempre dal MIUR e dal Ministero dell’Interno ha avuto la finalità di dare applicazione al DPR n.179/2011 – Regolamento dell’accordo di integrazione, riguardante i criteri e le modalità per lo svolgimento presso i CPIA dei test per la verifica della  conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia ai fini dell’assegnazione dei crediti

Nell’art.5 comma 2 del succitato D.P.R. n.263/2012 si chiarisce quanto segue:

Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

La nota ministeriale sull’organico 2017/18, ribadisce, comunque, che in presenza delle condizioni sopra indicate che determinerebbero maggiori esigenze in organico, con conseguenti richieste di variazioni, queste potranno essere soddisfatte soltanto se rientrano nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione , in sintonia con quanto prevede l’art.11 comma 3 del decreto organici 2016/17, al quale la nota citata fa esplicito riferimento :

L’ organico de corsi di istruzione degli adulti è determinato, nell’ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell’organico già previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 20 luglio 1977, n. 455; le n. 8 risorse docenti previste dalla citata O.M. sono integrate, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto del ministro della Pubblica Istruzione in data 25 ottobre 2007, da n. 2 risorse di scuola secondaria di 1° grado. Tali risorse sono riferite ciascuna ad uno degli assi culturali dei percorsi di primo livello, per insegnamenti scelti nel Piano dell’offerta formativa, in relazione alla specificità dell’assetto organizzativo e didattico dei centri. Le risorse fanno riferimento alla Tabella B “Scuola primaria” e alla Tabella C “Scuola Secondaria di I grado del Contingente di organico allegata [….]”

I percorsi di istruzione degli adulti, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) sono organizzati in base a quanto previsto nell’art. 4 comma 1, lettere a) e c) del DPR n.263/2012, come di seguito indicato:

a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai CPIA, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM n. 139/2007;

c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA e destinati agli adulti stranieri secondo i requisiti stabiliti nell’art.3 del DPR n.263/2012, nei limiti dell’organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

A questi percorsi, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le disposizioni stabilite nell’art. 9, comma 1 e 2 del succitato DPR, nel quale si sottolinea che la dotazione organica dei CPIA ha carattere funzionale ed e’ definita, in relazione all’assetto didattico ed organizzativo sulla base dei dati comunicati dal Dirigente scolastico del Centro al competente Ufficio Scolastico Regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi attivati, come indicati nel succitato art. 4, lettere a) e c). Tale dotazione deve essere determinata nell’ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti . In particolare sono previsti otto docenti di cui 3 della primaria e 5 della secondaria, secondo i parametri stabiliti dall’art.4 dell’OM 455/97, a cui si aggiungono due docenti di scuola secondaria di I grado per gli insegnamenti previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in ciascuno degli assi culturali

I percorsi di istruzione degli adulti, attivati anche negli istituti di prevenzione e pena, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica sono organizzati in base a quanto previsto nell’art. 4 comma 1, lettere b) del DPR n.263/2012, come di seguito indicato:

b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono finalizzati al conseguimento dello specifico diploma di istruzione secondaria (tecnica, professionale o artistica)

A questi percorsi di secondo livello (ex- corsi serali) si applicano le disposizioni stabilite nell’art. 9, comma 3 del succitato DPR nel quale si sottolinea che la dotazione organica di queste istituzioni scolastiche è definita in relazione allo specifico assetto didattico ed organizzativo, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70% di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica al competente Ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Dal punto di vista didattico e organizzativo, come chiarisce l’art.4 comma 3 del succitato DPR n.262/2012, i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

a) il primo periodo didattico e’ finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

b) il secondo periodo didattico e’ finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

c) il terzo periodo didattico e’ finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o

professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

Per i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la nota n.21315/2017 stabilisce che la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore, come prevede la succitata normativa, è pari al 70% dei corrispondenti corsi “diurni”, non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l’attivazione nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa delle misure previste nell’art. 3, comma 4 e comma 7 del DPR 263/12 come richiamati nella Circolare delle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018.

Le misure di ampliamento dell’offerta formativa, previste nella normativa citata, sono le seguenti:

  • interventi di accoglienza e orientamento
  • interventi atti a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai CPIA e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche relative ai percorsi di secondo livello
  • le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

I percorsi di secondo livello devono essere attivati, in sintonia con quanto prevede la nota n.19400 del 3 luglio 2015, a partire dal primo periodo didattico:

In presenza di richieste numericamente sufficienti, i corsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico”

Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi relativi ai percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale o artistica e in particolare l’avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico – organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane da realizzare attraverso le“aggregazioni di studenti” disposte con il DI 12 marzo 2015 (Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).

Nelle Linee Guida citate si prevede la possibilità di effettuare le aggregazioni di studenti secondo differenti modalità:

a) aggregazioni di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica, tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: “Lingua e letteratura italiana”, “Lingua inglese”, “Storia”, “Matematica” per il primo secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;

b) aggregazioni di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione tecnica per “Diritto ed Economia”, “Scienze integrate (Fisica)”, “Scienze integrate (Chimica)”, “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, “Tecnologie informatiche” per il primo periodo didattico;

c) aggregazioni di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;

d) aggregazioni di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno;

e) aggregazioni di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

Come sottolineato nelle succitate Linee Guida, l’adozione dei suddetti assetti didattico-organizzativi, che non deve comportare esuberi di personale, si deve realizzare senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il personale che dovesse nell’arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al

numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti

percorsi all’interno dell’ambito territoriale di riferimento.

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