Organico aggiuntivo ATA: i soldi sono per un’unità, si può avere supplente in caso di personale nominato in congedo?

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Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023 le scuole sono autorizzate a stipulare i contratti cosiddetti ATA PNRR. Si tratta di personale aggiuntivo, per il quale è stato previsto un fondo di 50 milioni di euro fino alla fine del 2023, destinato alle scuole in cui sono in essere i progetti legati al PNRR e che hanno richiesto tale personale entro il 25 settembre, data di chiusura della rilevazione.

I fondi sono ben suddivisi tra le scuole beneficiarie, ovvero ciascuna istituzione scolastica ha a disposizione un budget definito per un’unità di personale fino al 31 dicembre.

Una scuola, inviandoci un quesito, pone un problema che altre istituzioni scolastiche potrebbero avere e su cui non ci sono al momento delle precisazioni da parte del ministero:

Se il personale nominato non può prendere servizio perché, ad esempio in congedo, come fare per sostituirlo? La scuola spiega che ha “una precisa assegnazione di fondi e precisamente euro 4365,40 lordo dipendente, potremmo provvedere alla sostituzione su tale nomina visto che i fondi stanziati non sono sufficienti per due incarichi? Grazie

La sostituzione – secondo la nostra interpretazione – non è possibile in quanto, come evidenziato dalla stessa segreteria, i fondi sono destinati a un incarico e non potrebbero bastare per due supplenti. Al personale in congedo spetta la retribuzione e la scuola non ha i soldi sufficienti per due stipendi.

Nella nota inviata dal Ministero alle scuole beneficiarie si precisa che le risorse finanziarie sono “da destinarsi alla attivazione di un incarico temporaneo di Collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato” (nella nota da noi pubblicata si fa riferimento al CS, ciò vale anche per quelle che hanno richiesto AA o AT).

Aggiornamento ore 14,30

Su questo e altri punti la Flc Cgil, scrive in una nota, chiede un incontro urgente al Ministero. Secondo il sindacato restano fruibili gli istituti contemplati dal CCNL, dalla legge e dal Regolamento per le supplenze ATA (DM 430/2000) ivi compresi il part-time e il completamento d’orario. Inoltre, in caso di gravidanza obbligatoria, va assegnata in ogni caso la supplenza e si deve procedere alla sostituzione della lavoratrice anche perché la spesa connessa grava sul capitolo N15 previsto per questa tipologia di congedi.

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