Organico aggiuntivo ATA, contratti collaboratori scolastici fino al 15 giugno. Norma in vigore dall’8 maggio: il Dl Coesione è in Gazzetta Ufficiale
Sugli incarichi temporanei del personale ATA aggiuntivo, in particolare dei circa 6000 collaboratori scolastici assunti per supportare le scuole nelle attività legate al piano Agenda Sud e PNRR non ci sono più dubbi: il decreto legge Coesione è in Gazzetta Ufficiale. La norma entra in vigore oggi 8 maggio.
L’articolo 29, comma 4, prevede la ricontrattualizzazione dei collaboratori scolastici il cui contratto è scaduto il 15 aprile:
Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell’ambito in esecuzione del piano «Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024.
In caso di rinuncia all’incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l’anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.
Si sottolinea che la stipula dei contratti non risulta essere obbligatoria, ma le scuole “possono stipulare…”.
Inoltre, in caso di rinuncia da parte del personale interessato, le scuole possono attingere alle graduatorie di istituto.
Con nota del 3 maggio il Ministero ha comunicato che le funzioni SIDI per la gestione dei contratti sono operative dalla stessa giornata.
Con precedente nota del 16 aprile il MIM aveva specificato che la stipula dei contratti sarebbe stata possibile appena una specifica norma di legge sarebbe entrata in vigore.
Nelle note (anche in quella del 2 maggio) si sottintende l’inizio dei contratti dal 2 maggio, riportata nel comunicato del MIM del 30 aprile subito dopo l’approvazione del dl Coesione in CdM.
In ogni caso, la pubblicazione del decreto in Gazzetta cancella ogni dubbio.
DL Coesione in Gazzetta Ufficiale
Il testo riporta anche alcune modifiche al decreto Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191) per ciò che riguarda la proroga degli assistenti amministrativi e tecnici PNRR e Agenda Sud:
a) al comma 1-bis, la parola «contrattuali» è sostituita dalle seguenti: «dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro e non oltre il 20 maggio 2024»;
b) al comma 1-ter, le parole «Entro il 1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 maggio al 5 giugno» e le parole «, entro il 15 aprile 2024,» sono soppresse.