Organico aggiuntivo ATA: 50 milioni di euro per contratti di supplenza fino al 31 dicembre 2023. Decreto PA2 è legge
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto la legge 10 agosto, n. 112, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, il cosiddetto decreto PA2 o bis.
Fra i provvedimenti più attesi della legge l’organico aggiuntivo ATA, entrato nella legge grazie a un emendamento.
Il personale ATA aggiuntivo, sulla scia del vecchio organico Covid nel periodo della pandemia, servirà alle scuole per poter portare a termine i progetti legati al PNRR.
Le scuole, valutate le necessità, attingeranno dalle graduatorie di istituto. Si tratterà di supplenze brevi, fino massimo al 31 dicembre 2023. Potrebbe accadere che, trovando le risorse, l’organico aggiuntivo venga protratto al 2024.
Le graduatorie utili per poter assumere detto personale sono quelle di terza fascia o quelle di circolo e di istituto della prima fascia.
Il provvedimento nella legge:
Le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori.
Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.