Organico 2021/22: a quali docenti toccherà la “cattedra in due scuole”, anche in comune diverso

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Organico di diritto personale docente a.s. 2021/22: quando si costituisce una cattedra orario esterna, quando va attribuita annualmente e quando no. Tutte le info utili.

Organico 2021/22

Il Ministero, come riferito in diversi nostri articoli, ha pubblicato la nota n. 13520 del 29/04/2021, che fornisce indicazioni e istruzioni operative in merito alla costituzione dell’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2021/22, comprendente complessivamente:

  • 106.179 posti di sostegno
  • 620.623 posti comuni
  • 50.202 posti destinati al potenziamento

Le scuole, dopo aver inviato agli Uffici competenti le richieste di organico tramite l’inserimento in SIDI dei dati riguardanti alunni e classi, a breve avranno assegnato l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2021/22, che potrebbe comprendere anche delle cattedre orario con completamento esterno.

Una delle domande più frequenti, giunte in redazione, riguarda l’assegnazione della cattedra orario esterna: A chi spetta? Va assegnata annualmente?  La risposta a tali quesiti è fornita dall’articolo 11 del CCNI sulla mobilità 2019/22.

COE: quando non va assegnata annualmente

Qualora alla scuola sia stata assegnata una cattedra oraria esterna che risulti priva di titolare (quindi non per forza per una contrazione di organico), la stessa sarà destinata ad un docente che otterrà il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra in quella determinata scuola (ricordiamo che la COE può essere assegnata ai soli docenti che l’hanno richiesta nella domanda di mobilità).

Così leggiamo nell’articolo 11, comma 1 e comma 2, del citato CCNI:

comma 1: Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito.

comma 2: Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. 

Nel caso sopra descritto, l’assegnazione della cattedra non è annuale, ma il docente vi rimarrà sino a quando non si liberi una cattedra nella scuola di titolarità (la prima indicata nell’elenco del personale trasferito) ovvero qualora ottenga trasferimento presso un’altra istituzione scolastica.

COE: quando va assegnata annualmente

Qualora, a seguito di una contrazione dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2021/22, si crei ex novo una cattedra orario con completamento esterno, da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale.

L’attribuzione della COE inoltre:

  • avviene in base alla graduatoria interna aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati al 31/08/2021;
  • avviene in base alla graduatoria interna, ove includere a pettine i docenti entrati in organico dal 01/09/2020;
  • spetta al docente ultimo in graduatoria;
  • può riguardare anche i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22.

I citati docenti beneficiari delle precedenze, di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22:

  1. vanno esclusi dalla graduatoriaper cui non possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia in un comune diverso da quello della scuola interessata (dov’è dunque la titolarità della COE);
  2. vanno inclusi in graduatoriaper cui possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia nello stesso comune della scuola interessata (dov’è dunque la titolarità della COE).

La cattedra orario con completamento esterno potrebbe essere richiesta volontariamente da uno o più docenti. In tal caso, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze indicate nell’articolo 13/1 del CCNI o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile, dalla contrattazione d’istituto.

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