Organici secondaria secondo grado 2022/23, Ufficio tecnico: quando si può istituire e quali docenti assegnarvi

La nota del MI n. 14603/2022, relativa agli organici del personale docente a.s. 2022/23, fornisce, tra le altre, indicazioni in merito all’Ufficio tecnico negli istituti tecnici e professionali. Quando si può istituire il predetto Ufficio e quale personale destinarvi.
Organico II grado 2022/23
L’organico dell’autonomia della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2022/23, ai sensi del DI n. 90/2022, ammonta a:
- 215.397 posti comuni (compresi gli eventuali posti/classi in deroga);
- 22.771 posti comuni di potenziamento;
- 32.301 posti di sostegno, compresi i posti di potenziamento per il sostegno.
Qui tutti i numeri sull’organico a.s. 2022/23
Ufficio tecnico
L’Ufficio tecnico è disciplinato:
- per quanto riguarda gli istituti tecnici, dall’articolo 4/3 del DPR 88/2010, ove leggiamo “Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.“
- per quanto concerne gli istituti professionali, dall’articolo 4/6 del D.lgs. 61/2017, ove leggiamo ” Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico …”
Istituzione Ufficio tecnico
La nota menzionata all’inizio ricorda che l’art. 8, comma 4, del DPR n. 88/2010 (relativo all’istruzione tecnica e che rimanda al sopra citato art. 4/3) e l’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 61/2017 (relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale) stabiliscono che i posti dell’Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica.
La medesima nota:
- indica che è possibile istituire l’Ufficio tecnico nel caso in cui le risorse di organico assegnate per l’a.s. 2022/2023 lo consentano;
- precisa che può essere attivato un solo Ufficio tecnico in ciascuna istituzione scolastica, compresi gli istituti di istruzione superiore.
Quanto alla copertura del posto relativo all’Ufficio tecnico:
- il medesimo va coperto con personale titolare nell’istituzione scolastica;
- la scelta della classe di concorso (cui assegnare l’Ufficio tecnico) deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione della soprannumerarietà nella scuola e in subordine dell’esubero nella provincia.