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Organici, potenziamento scuola secondaria: assegnato per classe di concorso. Atipicità

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I posti di potenziamento nelle scuole secondarie sono assegnati alle istituzioni scolastiche per una precisa classe di concorso. Atipicità.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Nell’organico della mia scuola è presente una cattedra di potenziamento per la classe di concorso A-13, di fatto però le ore di potenziamento sono attribuite anche a docenti della c.c. A-11. La stessa cosa accade con la c.c. A 27 (cattedra di potenziamento) e la A 26. E’ legittima questa sovrapposizione?

I posti di potenziamento vengono assegnati per classe di concorso, in relazione a ciascuna delle quali viene costituito l’organico. Evidenziamo, però, che le classi di concorso citate nel quesito dalla lettrice, se la stessa è titolare in un liceo classico (come sembra), sono classi di concorso atipiche, ossia classi diverse cui possono essere attribuiti  i medesimi insegnamenti. Infatti, come si legge nell’Allegato E al DM 259/2017, al lice classico l’insegnamento di:

  • “Lingua e cultura latina” va assegnato alla A-13, tuttavia può essere assegnato alla A-11 sino all’esaurimento dei titolari e fino alle nomine a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (a queste due classi di concorso, inoltre, è attribuito l’insegnamento di Lingua e letteratura italiana; alla 11, però, può essere assegnato sempre sino all’esaurimento dei titolari e fino alle nomine a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento);
  • “Matematica” va assegnato alla A-27, tuttavia può essere assegnato alla A-26 sino ad esaurimento 2°biennio e 5° anno.

Tali assegnazioni sono effettuate in fase di costituzione degli organici delle scuole.

A quanto detto aggiungiamo le disposizioni del CCNI 2019/22 sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, prorogato anche per le operazioni a.s. 2023/24 e al cui art. 2/12 così leggiamo:

Nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi dell’art 4 del D.M. 259/17, il personale a tempo indeterminato assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso mantiene le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 commi 17 e ss. del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 relative al personale in esubero con priorità assoluta sui posti disponibili nella propria istituzione scolastica.

Dunque, i docenti assegnati a insegnamenti attribuiti ad una classe di concorso diversa da quella di appartenenza (quindi appartenenti a classi di concorso atipiche) mantengono le sedi di titolarità finché in servizio nella stessa scuola; a tal fine, è possibile prevedere l’assegnazione a insegnamenti ovvero l’introduzione di un posto di potenziamento afferenti alla classe di concorso degli stessi. Nel caso della scuola della lettrice, il posto di potenziamento afferente alla classe di concorso dei docenti in esame è già presente: classe concorso potenziamento A-13, classe concorso afferente A-11; classe concorso potenziamento A-27, classe concorso afferente A-26. Tutto ciò spiegherebbe il modus operandi della scuola della lettrice.

Per completezza di informazione, ricordiamo di seguito il procedimento che porta all’assegnazione/cambio dei posti di potenziamento, il loro utilizzo, cosa prevede al riguardo il CCNL 2019/21 e come avviene l’assegnazione degli insegnamenti alle classi di concorso nella secondaria di secondo grado. Considerato che ancora il MIM deve pubblicare il previsto DI e la relativa nota annuale sugli organici, le informazioni di seguito fornite si rifanno alla nota sugli organici a.s. 2023/24.

Posti potenziamento

Assegnazione

Ai sensi di quanto indicato dal MIM nella nota sugli organici a.s. 2023/24, una volta che le scuole avanzano le loro richieste, gli Uffici scolastici le vagliano e assegnano i posti di potenziamento, secondo un procedimento finalizzato a rendere coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento e le scelte delle scuole. Il citato procedimento, in ogni caso, non deve determinare situazioni di esubero e, per questo, deve tener conto dei posti resisi vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti:

Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.

Cambio posto

Conseguentemente a quanto detto sopra, in fase di costituzione dell’organico dell’autonomia, è possibile modificare il tipo di posto/classe di concorso sicuramente in caso di pensionamenti.

Esempio 1: potenziamento nella classe di concorso X; nella scuola vi è un pensionamento nella stessa classe di concorso X; è possibile modificare la classe di concorso destinata al potenziamento (sia che il pensionamento riguardi direttamente il docente di potenziamento sia che riguardi un altro docente; la cosa importante è che non vi sia soprannumero nella classe di concorso da sostituire).

Esempio 2: scuola primaria con potenziamento posto comune; nella scuola vi è un pensionamento di un docente di posto comune; è possibile modificare il posto di potenziamento da comune a sostegno.

Utilizzo

I posti in esame, come si legge sempre nella summenzionata nota del MIM, possono essere utilizzati per:

  • la copertura degli insegnamenti curricolari;
  • il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria;
  • il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica nella secondaria.

Alle indicazioni della nota sugli organici, relativamente all’utilizzo dei posti in questione, aggiungiamo quanto disposto dall’articolo 43/11 del CCNL 2019/21, in base al quale, una volta assicurata la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici, l’orario dei docenti può essere destinato totalmente o parzialmente allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o a quelle organizzative (ossia di collaborazione al dirigente scolastico). In pratica, qualora la scuola abbia in organico un posto di potenziamento nella classe di concorso X, il dirigente scolastico può impiegare un docente appartenente alla predetta classe di concorso (oltre che in attività di potenziamento) in attività di organizzazione (ossia di collaborazione, ai sensi dell’art. 25/5 del D.lgs. 165/01), per parte dell’orario ovvero per l’intero orario di cattedra.

Assegnazione insegnamenti alle classi di concorso

Nella scuola secondaria di secondo grado, come già detto, alcuni insegnamenti possono essere attribuiti a più classi di concorso, come ad esempio quello di lingua e letteratura italiana o lingua e cultura latina, che possono essere assegnato alle classi di concorso A-11 (con le limitazioni sopra indicate) e A13.

La suddetta attribuzione, spettante all’istituzione scolastica:

1.  deve avere come finalità:

  • la tutela della titolarità dei docenti presenti nella scuola;
  • l’ottimale formazione delle cattedre;
  • la continuità didattica;

2. deve tener conto dell’indirizzo, dell’articolazione, dell’opzione, nonché del curricolo presente nella scuola.

Nel caso in cui l’assegnazione degli insegnamenti alle classi di concorso sia relativa a posti per i quali vi sia contrazione di organico, per cui nella scuola sono presenti soprannumerari, il perdente posto (o i perdenti posto) è individuato secondo quanto descritto nell’annuale nota sugli organici:

In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’art 21 dell’Ipotesi di CCNI triennale sulla mobilità, sottoscritta in data 27 gennaio 2022, nel rispetto delle precedenze, di cui all’art. 13 della medesima Ipotesi.

Dunque, si deve stilare una graduatoria interna unificata, comprendente le classi di concorso coinvolte (restando nel summenzionato esempio: docenti A11 e A13 graduati nella medesima graduatoria). L’ultimo in graduatoria è il perdente posto e l’insegnamento è assegnato alla classe di concorso del docente con maggior punteggio (che dunque non perderà la titolarità e il posto). Vanno rispettate le precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25.

Nel caso in cui l’assegnazione delle discipline riguardi, invece, classi di concorso prive di titolari nella scuola interessata, i dirigenti scolastici:

  • previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attribuiscono le ore prioritariamente alle classi di concorso in esubero a livello provinciale e, ove vi sia capienza (ossia vi siano aspiranti), alle classi di concorso delle graduatorie per le immissioni in ruolo (GaE e GM);
  • in assenza di esubero e di capienza nella suddette graduatorie, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il PTOF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individueranno la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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