Organici docenti 2021/22, come si sceglie il posto/classe di concorso di potenziamento

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Organici a.s. 2021/22, quando è possibile modificare il posto/classe di concorso di potenziamento e come utilizzarli. Copertura insegnamenti curricolari, completamento spezzoni e attività alternative all’insegnamento di religione cattolica: cosa si può fare e cosa no.

Totale posti

L’organico di diritto del personale docente a.s. 2021/22, come leggiamo nella nota n.  13520 del 29/04/2021, è costituito da:

  • 106.179 posti di sostegno
  • 620.623 posti comuni
  • 50.202 posti destinati al potenziamento

Posti di potenziamento

La nota ministeriale dedica un apposito paragrafo ai posti di potenziamento, fornendo puntuali indicazioni in merito alle modalità di impiego degli stessi e alla possibilità di attribuire un diverso tipo di posto/classe di concorso rispetto a quello già assegnato (alle scuole) nel 2020/21.

Modifica posti

Gli Uffici territorialmente competenti, come leggiamo nella succitata nota, devono vagliare le richieste di modifica delle scuole, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso.

L’assegnazione dei posti di potenziamento non deve però determinare situazioni di esubero e deve tener conto dei posti vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti.

In sintesi, rispetto all’organico (della scuola interessata) a.s. 2020/21, è possibile cambiare il posto/classe di concorso di potenziamento alle seguenti condizioni:

  • non si creino situazioni di esubero;
  • il posto di potenziamento sia vacante e disponibile;
  • in presenza di pensionamento, dal primo settembre 2021, relativo alla classe di concorso del posto di potenziamento, in modo che il posto (lasciato libero dal pensionamento) possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare (esempio: posto potenziamento classe di concorso A22; pensionamento docente titolare classe di concorso A22; il docente di potenziamento viene impiegato su posto curricolare, per cui è possibile modificare la classe di concorso del posto di potenziamento).

La redistribuzione dell’organico, alla luce di quanto detto, deve essere effettuata (da parte degli Uffici territorialmente competenti), in modo da rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con:

  • gli indirizzi di studio;
  • le tipologie di insegnamento;
  • le scelte delle istituzioni scolastiche.

Copertura insegnamenti curricolari e completamento spezzoni

I posti di potenziamento, com’è noto e come ricorda la nota ministeriale, una volta attribuiti, confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia. Pertanto, leggiamo sempre nella predetta nota, possono essere utilizzati per:

  1. la copertura di insegnamenti curricolari;
  2. il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria;
  3. il completamento nella scuola secondaria di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

No utilizzo per attività alternative all’IRC

Nella nota, infine, si sottolinea che, essendo il potenziamento dell’offerta formativa destinato a tutti gli studenti, non è possibile impiegare il docente di potenziamento (per la precisione impiegato nel potenziamento dell’offerta formativa) per svolgere attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

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