Organico di fatto nel 2020 si riduce di mille posti di sostegno, che andranno a mobilità e ruoli. Classi si possono sdoppiare

Organici 2020/21, adeguamento alle situazioni di fatto, accorpamento e sdoppiamento classi. Le zone sismiche.
Organico di diritto 2020/21
La nota sulle dotazioni organiche del personale docente 2020/21 dedica un paragrafo al cosiddetto organico di fatto, ossia quella dotazione di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (organico di diritto comprendente posti comuni, di sostegno e di potenziamento), i cui posti sono assegnati con supplenza al 30 giugno.
Prima di parlare dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, ricordiamo che, per il 2020/21, l’organico dell’autonomia (organico di diritto) è costituito dal seguente numero di posti:
- 49.202 posti di potenziamento (posti comuni)
- 101.170 posti di sostegno (compresi quelli di potenziamento)
- 620.828 posti comuni
I predetti posti sono comprensivi dell’incremento previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e dal decreto mille proroghe (DL n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020): 500 posti comuni scuola secondaria di secondo grado; 390 posti potenziamento infanzia ; 1.090 posti di sostegno.
I 1090 posti di sostegno in più sono frutto della riduzione del contingente previsto in organico di fatto.
Organico di fatto
- Riduzione posti
Nell’adeguamento dell’organico dell’autonomia (organico di diritto) si terrà conto della riduzione dei 1090 posti suddetti, che sono andati ad incrementare i posti di sostegno.
In sostanza vi sarà una riduzione dell’organico di fatto corrispondente al summenzionato numero.
- Zone sismiche
Nelle aree interessate da eventi sismici, leggiamo nella nota del 10 aprile:
– sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
– è possibile attivare nuove classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate già comprensive dei predetti posti.
- Accorpamento classi
In fase di adeguamento dell’organico, qualora il numero degli alunni iscritti dovesse diminuire (non solo nuovi iscritti), i dirigenti scolatici procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti, quindi secondo i parametri del DPR 81/09 (per la scuola secondaria di II grado, considerato l’incremento dei posti e l’obiettivo di ridurre il numero di alunni per classe, sarebbero necessarie nuove disposizioni).
Una particolare attenzione – si evidenzia nella nota ministeriale – andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti “spezzoni”, al fine principale di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato e di ridurre il ricorso all’organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili.
- Sdoppiamento classi con risorse dell’organico dell’autonomia
Utilizzando l’organico dell’autonomia assegnato, i dirigenti scolastici possono procedere allo sdoppiamento di classi o all’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati. Ciò anche al fine di rispettare i parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.
Quanto detto in virtù del comma 7, lettera n) dell’articolo 1 della L. 107/15:
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Lo sdoppiamento delle classi, come detto sopra, è possibile laddove le risorse dell’organico lo consentono e laddove sono stati assegnati all’istituzione scolastica posti di potenziamento, quindi unità in più rispetto a quelle necessarie per coprire le ore curricolari.