Organici 2022/23, classi in deroga: cosa sono e criteri formazione. Previsti 8741 posti
La legge n. 234/2021 ha previsto la costituzione di classi in deroga ai parametri dettati dal DPR n. 81/09. Quanti posti sono attivabili? Secondo quali criteri?
Nota e decreto Organici 2022/23
Il MI ha trasmesso il DI n.90/2022 ove sono indicate le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni, di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per l’a.s.2022/2023.
Il succitato decreto, come leggiamo nella nota n. 14603/2022, dispone per l’a.s. 2022/23:
- la rimodulazione del complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’Ed. motoria nella scuola primaria per le classi quinte;
- la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di Ed. motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, compresi quelli equivalenti alla somma, a livello provinciale, degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero;
- la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal DPR n.81/2009, ripartita per regione.
Classi in deroga
L’articolo 1, comma 344, della legge n. 234/2021, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dal DPR n. 81/09, autorizza il MI a istituire classi in deroga ai predetti limiti.
La deroga può essere applicata per le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico-culturale e di dispersione scolastica, individuati con apposito decreto interministeriale.
Limiti DPR 81/09
Questi i limiti, relativi alla formazione delle classi, indicati nel DPR n. 81/09:
- le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, eccetto le classi che accolgono bambini con disabilità (che di norma sono costituite con non più di 20 alunni); laddove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione (dalla redistribuzione sono escluse le sezioni che accolgono alunni con disabilità);
- le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti, eccetto le classi che accolgono allievi con disabilità (che di norma sono costituite con non più di 20 alunni);
- le classi prime delle scuole secondarie di I grado sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe, quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità (eccetto le classi che accolgono alunni con disabilità, costituite di norma con non più di 20 alunni). Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità;
- le classi del primo anno di corso delle scuole secondarie di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi; eventuali resti sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità (fanno eccezioni le classi che accolgono alunni con disabilità, costituite di norma con non più di 20 alunni). Le classi intermedie (II-IV) sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; le classi terminali (classi V) sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, purché comprendano almeno 10 alunni.
Tali limiti, come detto all’inizio, possono essere derogati in presenza di determinate condizioni, come di seguito indicato.
Posti destinati alle classi in deroga
Il DI n. 90/2022, in attuazione delle legge n. 234/2021, determina la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ai limiti suddetti, indicando l’equivalente stima delle classi, qualora tutte attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.
Il numero di posti da destinare alle classi in deroga è pari a 8.741, mentre l’equivalente stima delle classi, qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado, è pari a 4523. Nella Tabella 2, allegata al succitato DI, è riportata la suddivisione per regione:
Nella nota summenzionata si specifica che il numero di posti attivabili per regione (indicato nel DI), qualora si istituissero tutte le classi in deroga nella scuola secondaria di II grado, è indicativo in quanto resta ferma la possibilità, da parte degli USR, di gestire situazioni di criticità anche negli altri gradi di istruzione.
Si precisa che i sopra riportati posti non sono aggiuntivi ma rientrano nel contingente complessivo dei posti comuni e di potenziamento dell’organico di diritto (individuati nella Tabella A -A1 allegata a DI n.90/2022).
Criteri costituzione classi in deroga
Come detto sopra, la costituzione delle classi in deroga è prevista per le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Tali indici sono individuati con apposito decreto interministeriale che, come leggiamo nella nota n. 14603/2022, è attualmente in fase di concertazione tra MI e MEF.
Il decreto, oltre ai suddetti indicatori di status sociale, economico-culturale e di dispersione scolastica, individuerà anche le soglie di riferimento per l’individuazione delle scuole nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare la deroga.