Organici 2020/21, tutte le indicazioni del Ministero per i posti di potenziamento

Organici 2020/21, potenziamento dell’offerta formativa: posti per la scuola dell’infanzia, criteri distribuzione e possibilità di modificare le classi di concorso dell’a.s. 2019/20.
Pubblicata, come riferito dalla nostra redazione, la nota del MI n. 487 del 10 aprile 2020 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/21.
Posti organico 2020/21
La legge di bilancio 2020 e il decreto mille proroghe, come ricorda il MI, hanno incrementato le seguenti tipologie di posti:
- 500 posti comuni scuola secondaria di secondo grado (articolo 7, comma 10-octies, decreto legge n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, il cosiddetto Milleproroghe);
- 390 posti potenziamento infanzia (articolo 1, comma 279, legge 160/2019);
- 1.090 posti di sostegno (articolo 1, comma 266, L.160/2019).
Nel complesso, la dotazione organica del personale docente, per l’a.s. 2020/21, è costituita dal seguente numero di posti:
- 49.202 posti di potenziamento (posti comuni)
- 101.170 posti di sostegno (compresi quelli di potenziamento)
- 620.828 posti comuni
Posti potenziamento 2020/21
I posti di potenziamento, previsti sino allo scorso anno scolastico, erano quelli assegnati dalla legge 107/2015, pari a 48.812. Tale numero, considerato l’incremento di 390 posti destinati alla scuola dell’infanzia, per il 2020/21, è pari a 49.202.
Criteri distribuzione posti
La distribuzione dell’organico di potenziamento alle istituzioni scolastiche, da parte degli Uffici scolastici regionali (tramite gli Ambiti territoriali provinciali):
- deve avvenire vagliando le richieste delle scuole, delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso individuate;
- non deve creare situazioni di esubero;
- deve tener conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni.
Fermo restando quanto detto sopra, la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso deve essere il più possibile coerente con:
- gli indirizzi di studio;
- le tipologie di insegnamento;
- le scelte delle istituzioni scolastiche.
Quando si può cambiare classe di concorso nella scuola secondaria
Sulla base di quanto previsto dalla nota ministeriale, alle scuole secondarie di primo e secondo grado sarà assegnato un posto di potenziamento nuovo, ossia relativo ad una classe di concorso diversa rispetto a quella del corrente anno scolastico, alle seguenti condizioni:
- il posto di potenziamento deve essere vacante, ossia privo di titolare;
- in presenza di pensionamento dal 1° settembre 2020, a condizione che il posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso (del pensionamento), che così verrà assorbito su un posto curricolare.
Posti potenziamento e organico dell’autonomia
Nella nota si evidenzia che i posti di potenziamento entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia. Spetterà poi al dirigente procedere all’assegnazione dei docenti a tale tipologia di posti.
Attività alternative all’IRC
Nella nota si evidenzia, inoltre, che le attività di potenziamento sono destinate a tutti gli alunni e conseguentemente le stesse devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.
In sostanza, non è possibile impiegare le ore di potenziamento per svolgere attività alternativa alla religione cattolica.
CPIA e classe concorso A-23
Nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A., evidenzia il Ministero, va garantita l’istituzione di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23.