Organici 2020/21, numero alunni classi iniziali e formazione pluriclassi

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Organico di diritto 2020/2021: numero minimo e massimo alunni costituzione classi prime e formazione pluriclassi. Classi con alunni disabili.

In attesa dell’annuale circolare recante istruzioni operative per la costituzione dell’organico di diritto a.s. 2020/21, ricordiamo il numero minimo e massimo di alunni delle classi prime di tutti i gradi di istruzione e delle sezioni di scuola dell’infanzia, e i criteri per la formazione delle pluriclassi nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Classi con alunni/bambini disabili

Come leggiamo nel DPR n. 81/2009, le classi iniziali delle scuole di tutti i gradi di istruzione e le sezioni della scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. 

Scuola dell’infanzia

Le sezioni di scuola dell’infanzia sono formate con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

In caso di iscrizioni in eccedenza, laddove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, leggiamo sempre nel DPR 81/09, le stesse (iscrizioni) sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola. In quest’ultimo caso, le sezioni non possono essere costituite da più di 29 unità, escluse le sezioni che accolgono bambini disabili.

Scuola primaria

Le classi di scuola primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Così ad esempio, è possibile formare una pluriclasse costituita da alunni di una classe prima e di una seconda, a condizione che la somma non superi la suddetta soglia di 18 alunni.

Nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al summenzionato numero minimo, comunque non inferiore a 10 alunni.

Scuola secondaria di primo grado

Le classi prime delle scuole secondarie di I grado sono formate con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 in caso vi siano eventuali resti.

Nel caso in cui le iscrizioni non superino i 30 alunni, si forma una sola classe prima.

Nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nel caso in cui il numero di alunni non consenta la formazione di classi distinte:

  • possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al summenzionato numero minimo, comunque non inferiore a 10 alunni;
  • possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi (pluriclassi) e che non possono superare i 18 alunni. Gli organi collegiali, in tal caso, stabiliscono i criteri di composizione delle classi, fermo restando il predetto limite numerico, e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.

Scuola secondaria di secondo grado

Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 27 allievi. In caso di resti, questi sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti. In tal caso,  non si deve superare il numero di 30 studenti per classe.

Qualora le iscrizioni non superano le 30 unità si costituisce una sola classe.

Le classi prime di diverso indirizzo o specializzazione, funzionanti con un solo corso, debbono essere formate con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

Fermo restando quanto detto sopra, è possibile costituire classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le medesime classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 studenti.

Precisiamo che per la secondaria di II grado siamo in attesa dell’attuazione di quanto previsto dal milleproroghe in merito alle stop alle classi pollaio. Pertanto quanto detto sopra, dovrebbe essere oggetto di modifica già dal 2020/21. Aggiorneremo l’articolo, quando saranno emanate le disposizioni attuative.

Nel testo si legge: Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilita’ grave, l’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementato, con riferimento
alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a
una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per
l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con il decreto di
cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i
nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti
parametri e principi:
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del
numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unita’,
ridotte a 20 unita’ in presenza di un alunno o studente con
disabilita’ grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con
riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla permanenza
scolastica”. 

A breve il Ministero emanerà l’apposita circolare sugli organici 2020/21

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