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Ore eccedenti docenti: cosa sono, sostituzione colleghi assenti, avviamento pratica sportiva. La guida definitiva

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Con il presente contributo si forniscono chiarimenti sulla disciplina delle ore eccedenti prestate oltre l’orario d’obbligo, in risposta ai quesiti più frequenti posti dal personale docente. Anzitutto è necessario individuare la disciplina normativa, per poi passare all’individuazione di cosa rientri nel concetto di “ore eccedenti” e le modalità di retribuzione delle stesse.

La disciplina.

La materia delle ore eccedenti è contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro e in fonti normative settoriali. Nello specifico la disciplina è rinvenibile nel:

  • D.P.R. n.417 del 1974, art.88;
  • D.P.R. n.209 del 1987, art.6;
  • D.P.R. n.399 del 1988, art.3;
  • CCNL 1995, art. 70;
  • CCNL Comparto scuola 2006-2009;
  • CCNL Comparto Istruzione 2016-2018.

Cosa si intende per ore eccedenti.

Il concetto di ore eccedenti l’orario d’obbligo è una categoria generale al cui interno rientrano diverse attività ulteriori, aventi ciascuna una differente funzione e disciplina. Sintetizzando, per ore eccedenti si possono intendere:

  • Ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti solo temporaneamente;
  • Ore eccedenti relative a cattedre con orario settimanale superiore a quello d’obbligo, prestate per l’intero anno scolastico;
  • Ore prestate per attività di approfondimenti didattico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, per attività di “avviamento alla pratica sportiva”, etc.

Nei successivi paragrafi si passano in esame queste tre tipologie differenti di ore eccedenti.

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Questo istituto trova disciplina nell’art.70 del CCNL Scuola del 1995 e nell’art.28 del CCNL Scuola 2006-2009. Si tratta, in concreto, della facoltà per i docenti di ogni ordine e grado di scuola di sostituire l’assenza dei colleghi assenti, in via transitoria ed occasionale.

Per sole finalità illustrative, si segnala la prassi frequente per cui spetti al docente individuato dal Dirigente scolastico, quale responsabile delle sostituzioni, l’organizzazione dell’attribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti giornalmente, al fine di garantire il servizio. L’effettività delle ore eseguite viene poi segnata in apposito registro, riportante data, classe e docente sostituito, firmata dal dipendente e controfirmata dal Dirigente o suo delegato.

Per le ore eccedenti svolte saranno erogati compensi direttamente dall’istituzione scolastica, attraverso il sistema del Cedolino unico sul portale NoiPa, mediante fondi appositamente attribuiti annualmente dal Ministero.

Ore eccedenti relative a cattedre con orario settimanale superiore a quello d’obbligo, prestate per l’intero anno scolastico.

Per questa tipologia di ore eccedenti la disciplina è contenuta nei D.P.R. indicati sopra. Riguarda la possibilità per i docenti della scuola secondaria (di I e II grado) di accettare incarico da parte del Dirigente scolastico di svolgere ore di insegnamento in eccedenza alle 18 ore obbligatorie, fino a un massimo di 24 ore settimanali. Dunque l’incarico potrà attribuire 6 ore al massimo.

La finalità è quella di coprire le ore di insegnamento residuali in organico, in mancanza di nomine da parte dell’Ufficio scolastico provinciale. In ragione della finalità, il conferimento dell’incarico potrà essere eseguito solo previa verifica della possibilità di assegnare tali ore a docenti in servizio con orario inferiore le 18 ore d’obbligo.

L’incarico avrà durata fino:

  • al 31 agosto, termine dell’anno scolastico, se l’incarico è accettato da un docente con contratto a tempo indeterminato, o con incarico annuale;
  • al 30 giugno, ove sia accettato da un docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

A seguito della formalizzazione dell’incarico, la segreteria scolastica inserirà al SIDI un contratto per la copertura delle ore eccedenti attribuite.

Il compenso è pari a 1/18esimo del trattamento economico fondamentale già in godimento, per ogni singola ora. Sarà corrisposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato e avrà valenza anche ai fini della tredicesima mensilità.

Ore eccedenti per “avviamento alla pratica sportiva”.

Il dirigente scolastico può attribuire ore eccedenti ai docenti di educazione fisica della scuola secondaria, previa verifica della loro disponibilità, fino al raggiungimento del limite delle 24 ore, dunque per un massimo di 6 ore settimanali, per l’esecuzione di specifici progetti sportivi extracurriculari deliberati dal Collegio docenti ed inseriti nel PTOF dell’istituto.

Il compenso per tali attività può essere stabilito, in sede di contrattazione integrativa d’istituto, in misura oraria o pattuendo un compenso forfettario.

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