Ore eccedenti ai docenti, come conferirle. FOCUS

Il presente contributo intende chiarire alcune questioni relative al conferimento delle ore eccedenti l’orario di insegnamento obbligatorio, partendo anzitutto dal chiarire la triplice ripartizione presente in materia.
Quanto di seguito esposto prende spunto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 32509 del 6 aprile 2016. Ricordiamo infatti che le ragionerie territoriali dello Stato operano apponendo il visto di regolarità amministrativo-contabile all’atto del conferimento.
Le tipologie di ore eccedenti.
Riepilogando la normativa attualmente vigente, è possibile distingue tre tipologie di ore eccedenti:
- Ore eccedenti prestate nell’attività di approfondimento negli istituti professionali;
- Ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti;
- Ore prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali (si tratta di ulteriori e residuali ore di insegnamento frontale, che non sono state abbinate ad altri spezzoni per la formazione di cattedre, oppure di ore che derivano dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, o alla costituzione di classi collaterali nei casi di sdoppiamento);
Le prime due tipologie sono spesso retribuite con il fondo MOF assegnato all’istituzione scolastica, mentre la terza tipologia è retribuita mediante apposito atto di conferimento poi trasmesso alla RTS competente al pagamento.
Modalità di conferimento.
Il formale conferimento delle ore eccedenti avviene con apposito contratto sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato (indipendentemente che questi abbia già un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato), che sia ulteriore e separato dal contratto di lavoro principale del docente. Il contratto ha effetto dal giorno di effettiva prestazione del servizio (non necessariamente dunque dal primo settembre) e fino alla permanenza delle esigenze di servizio.
Nel contratto va chiarita la natura accessoria o istituzionale del conferimento.
Durata del conferimento.
Secondo l’indirizzo diramato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la durata delle ore eccedenti è il seguente:
- Al 31 agosto per le cattedre costituite istituzionalmente con un orario eccedente l’orario d’obbligo;
- Al 30 giugno per il conferimento delle altre ore eccedenti;
Si da atto comunque della prassi seguita da alcune istituzioni scolastiche che attribuiscono tali ore tutte al 31 agosto, nonché di una deliberazione del 2013 della Corte dei Conti per le Marche che prevedeva l’attribuzione fino al 31 agosto, escludendo la natura di rapporto accessorio del conferimento e dell’applicazione del DM 131/2007.
Considerazioni finali.
Alla luce del quadro normativo primario e secondario vigente, nonché delle pronunce della Ragioneria Generale dello Stato, si può concludere il contributo affermando pacificamente che l’attribuzione delle ore eccedenti legate a cattedre con un orario settimanale superiore alle 18 ore previsto come istituzionale va eseguita con scadenza al 31 agosto, mentre per il conferimento delle ore eccedenti che non costituiscono cattedre la durata deve essere al 30 giugno, quale termine ultimo delle attività didattiche nonché dell’effettività delle prestazioni lavorative legate al conferimento.
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
Questo istituto trova disciplina nell’art.70 del CCNL Scuola del 1995 e nell’art.28 del CCNL Scuola 2006-2009. Si tratta, in concreto, della facoltà per i docenti di ogni ordine e grado di scuola di sostituire l’assenza dei colleghi assenti, in via transitoria ed occasionale.
Per sole finalità illustrative, si segnala la prassi frequente per cui spetti al docente individuato dal Dirigente scolastico, quale responsabile delle sostituzioni, l’organizzazione dell’attribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti giornalmente, al fine di garantire il servizio. L’effettività delle ore eseguite viene poi segnata in apposito registro, riportante data, classe e docente sostituito, firmata dal dipendente e controfirmata dal Dirigente o suo delegato.
Per le ore eccedenti svolte saranno erogati compensi direttamente dall’istituzione scolastica, attraverso il sistema del Cedolino unico sul portale NoiPa, mediante fondi appositamente attribuiti annualmente dal Ministero.