Ore di sostegno assegnate inferiori al necessario: risarcimento solo se è provato il danno per deficit formativo o alla salute

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, con la Sentenza del 29 aprile 2021, ha accolto il ricorso, formulato dai genitori di uno studente disabile, annullando il Pei, ma al contempo respingendo la richiesta di risarcimento dei danni: nel caso di specie non è stata raggiunta la prova del nesso causale tra il minor numero di ore assegnate (rispetto al necessario) e uno danno specifico in termini di deficit formativo o su altri piani (es. danno alla salute). Il Tar ha inoltre aggiunto: “è anche lecito dubitare della sussistenza della colpa dell’amministrazione, da intendersi come ulteriore elemento necessario per riconoscere il risarcimento e ciò in rapporto alla notoria difficoltà di adeguare la provvista di insegnanti di sostegno alle effettive esigenze”.
La vicenda
I ricorrenti, quali di genitori di uno studente minore di età, hanno impugnato il Pei nella parte in cui sono state assegnate le ore di sostegno, richiamando la sentenza Tar Lazio del 2019, n. 5470, dove era stato esaminato compiutamente il procedimento volto all’individuazione delle ore di sostegno da attribuire ai minori portatori di handicap.
L’omessa motivazione del PEI
Nella specie, il Pei è risultato totalmente privo di motivazione, in quanto non ha esplicitato alcuna ragione per la quale si è ritenuto adeguato il numero di ore assegnate in correlazione con la patologia del minore e non ha valutato compiutamente i bisogni formativi del minore in modo da parametrare il sostegno nel modo più utile al loro soddisfacimento.
Il rigetto della richiesta di risarcimento di danni
Il Tar, pur annullando il Pei, ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno formulata dai genitori, e ciò alla luce dell’orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 4291/2015) che richiede una prova rigorosa del cd. danno conseguenza, il cui ristoro risulta, appunto, in concreto possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato. Nel caso di specie non è stata raggiunta la prova del nesso causale tra il minor numero di ore assegnate (rispetto al necessario) e uno danno specifico in termini di deficit formativo o su altri piani (es. danno alla salute). Inoltre, il Tar ha ammonito “è anche lecito dubitare della sussistenza della colpa dell’amministrazione, da intendersi come ulteriore elemento necessario per riconoscere il risarcimento (C.d.S. n. 5428/2015) e ciò in rapporto alla notoria difficoltà di adeguare la provvista di insegnanti di sostegno alle effettive esigenze (Tar Napoli, n. 794/2020)”.