Ore di programmazione docenti primaria: possono essere svolte con lavoro agile o da remoto. Le differenze

Il CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 al Titolo III regolamenta il lavoro a distanza. L’art. 44, comma 6, prevede la possibilità di svolgere a distanza le due ore di programmazione didattica collegiale per i docenti della scuola primaria.
Con un recente orientamento l’Aran, rispondendo a un quesito sulle responsabilità della scuola relativamente alla postazione di lavoro del docente, fa chiarezza sulla modalità di svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento.
Le attività devono essere previste nel Regolamento d’istituto e possono essere svolte utilizzando una delle due modalità di lavoro a distanza disciplinate nel Titolo III, fermo restando che la scelta di quale modalità adottare è direttamente correlata alla compatibilità della stessa con il funzionamento e l’organizzazione scolastica.
Le due modalità previste dal CCNL sono il lavoro agile e il lavoro da remoto.
Il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di vincoli di luogo e di orario.
Il lavoro da remoto si caratterizza per la presenza di un preciso vincolo di luogo e di orario.
Nel lavoro agile i potenziali luoghi dove svolgere la prestazione sono infiniti, tanto che risulta impossibile verificare la loro idoneità. L’art. 22 della legge 81/2017 ha stabilito che: “il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
Per quanto riguarda invece il lavoro da remoto l’art. 16 del CCNL 2019-21 al comma 5 prevede che: “L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale.”
Tale obbligo – precisa l’Aran – “è indipendente dalla quantità di lavoratori ai quali viene riconosciuta la possibilità di effettuare lavoro da remoto”.