Ore aggiuntive Funzionari EQ, Movimento DSGA scrive all’Aran: “Errore interpretativo o espresso riconoscimento del ruolo dirigenziale?”

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Sul recente pronunciamento dell’Aran riguardante l’orario di lavoro e le mansioni dei funzionari EQ con incarico di DSGA interviene anche il Movimento Nazionale Direttori SGA. Il presidente Anna Lisa Vozza ha inviato una nota all’Aran, ricordando che “l’articolo 51, co. 1, del CCNL comparto scuola 2006-2009, stabilisce che l’orario ordinario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane e che questa disposizione si applica anche ai funzionari EQ con incarico di DSGA, in quanto attualmente ancora allocati nell’area del personale ATA”.

Nella nota si evidenzia, inoltre, che per quanto riguarda le ore aggiuntive prestate oltre il normale orario di servizio, l’articolo 56, co. 1, del CCNL di comparto 2019-2021, stabilisce che l’indennità di parte variabile è finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. Ancora, il comma 4 dello stesso articolo prevede che ai funzionari con incarico di D.S.G.A. possono essere corrisposti compensi esclusivamente per attività aggiuntive connesse a progetti finanziati da UE, enti o istituzioni pubblici e privati, incluso il MIM.

“Nessuna disposizione normativa – sottolinea il presidente Vozza – vieta il recupero in forma compensativa delle ore aggiuntive prestate oltre il normale orario d’obbligo. L’interpretazione dell’Aran, che esclude la possibilità di richiedere una forma alternativa al pagamento per le ore aggiuntive, è in tutta evidenza arbitraria e lesiva dei diritti dei funzionari EQ con incarico di D.S.G.A”.

“L’interpretazione fornita dall’ARAN – si legge nella nota – è chiara ed inequivocabile: ascrivere la figura del funzionario EQ con incarico di D.S.G.A. ad un vero e proprio dirigente (non applicabilità dell’orario d’obbligo; onnicomprensività dell’indennità di direzione in funzione dell’incarico svolto con assunzione di responsabilità diretta e, in applicazione di detto assunto, esclusione da qualsivoglia forma di remunerazione alternativa al pagamento delle ore prestate in eccedenza alle 36 ore settimanali)”.

“L’Aran – continua il presidente del Movimento DSGA – omette di considerare che il criterio della onnicomprensività dei trattamenti accessori è applicabile solo al personale dirigenziale, la cui prestazione lavorativa è collegata al raggiungimento di obiettivi e risultati, e non ai funzionari EQ con incarico di D.S.G.A. che sono inquadrati come personale ATA. Dunque, l’interpretazione dell’Aran che esclude il recupero compensativo delle ore aggiuntive è priva di qualsivoglia fondamento giuridico”.

“Alla luce di quanto rappresentato, conclude la nota, il Movimento Nazionale Direttori SGA diffida l’Aran a rettificare le proprie interpretazioni in relazione all’argomento, nel rispetto della normativa vigente. In caso contrario, intraprenderemo – chiosa Vozza – le azioni necessarie per vedere riconosciuto il ruolo dirigenziale dei funzionari EQ con incarico di D.S.G.A., sia in termini giuridici che retributivi”.

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Pubblicato in DSGA

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